• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 323/CGF del 28 Giugno 2011
7) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’¦INCONGRUITA’ DELLE SANZIONI: AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. CAPONE FERRUCCIO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.R.L.; AMMENDA DI € 500,00 ALLA POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 6747/963PF-10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale V Com. Uff. n. 86/CDN del 5.5.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 323/CGF del 28 Giugno 2011
7) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’¦INCONGRUITA’ DELLE SANZIONI: AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. CAPONE FERRUCCIO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.R.L.; AMMENDA DI € 500,00 ALLA POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 6747/963PF-10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale V Com. Uff. n. 86/CDN del 5.5.2011)
A seguito del provvedimento di deferimento a carico del signor Ferruccio Capone Amministratore Unico e legale rappresentane della società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio e della stessa società per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), paragrafo IV eX) N.O.I.F., per non avere utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante, la Commissione Disciplinare Nazionale, all’esito del procedimento, ritenuto che i fatti oggetto del deferimento risultavano provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla società di revisione Deloitte e Touche, e peraltro non contestati dagli incolpati, con il Comunicato Ufficiale di cui in epigrafe, discostandosi dalle richieste formulate dalla Procura Federale, ha inflitto al Capone e alla società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio l’ammenda di € 500,00 ciascuno. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore Federale che ritiene del tutto
irragionevole e priva di carattere afflittivo la sanzione inflitta. Secondo il ricorrente, posto che la disposizione violata (art. 85 N.O.I.F.) prevede che: gli emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al campionato, e erroneo commisurare la sanzione alla entità del pagamento effettuato con strumento diverso da quello imposto dal sistema federale, come ha ritenuto la Commissione giudicante, atteso che la violazione disciplinare si identifica nella modalità del pagamento, a prescindere dall’importo pagato in maniera difforme. Il ricorrente ha denunciato altresì la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento a fattispecie identiche in cui nella stessa riunione del 5.5.2011 la Commissione ha ritenuto congrua la sanzione di € 7.000,00 posta a base del procedimento abbreviato ai sensi degli artt.23 e 24 C.G.S..
Pertanto in accoglimento dei motivi di ricorso, in parziale riforma della decisione impugnata ha chiesto di voler comminare a ciascun deferito la sanzione della ammenda di € 7.000,00 o in subordine quella ritenuta di giustizia in misura comunque superiore a quella già decisa in primo grado. All’odierna riunione,il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, mentre la difesa dei soggetti deferiti ha chiesto il suo rigetto. Il ricorso non merita l’accoglimento. Osserva la Corte Federale che nell’esercizio dei poteri disciplinari degli organi della giustizia sportiva viene anzitutto in rilievo l’art. 16 C.G.S. secondo cui: gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari,tenendo conto della natura e della gravita dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva. Alla stregua di tali criteri, ritiene la Corte, diversamente dall’avviso della Procura Federale, che la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione dei principi che presiedono all’esercizio del potere sanzionatorio. Nella fattispecie, ai fini della giusta strategia sanzionatoria, se per un verso occorre considerare l’esigenza sottesa alla disposizione violata e cioè il bene giuridico protetto, essenzialmente quella di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalle società affiliate alla F.I.G.C. ai propri tesserati e dipendenti, nel contempo occorre commisurare la sanzione al fatto concreto, tenuto conto della sua gravita ed intensità lesiva. Ed e proprio sotto tale profilo che occorre considerare come il pagamento effettuato al tesserato Almir Murati degli emolumenti relativi ai mesi di agosto e settembre 2010, mediante assegni circolari, ne consentono una sicura tracciabilità, seppur diversa da quella richiesta dall’ordinamento. Pertanto nel valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, ai fini di commisurare la sanzione alla concreta gravita del fatto ed al suo effettivo disvalore, considerato che nella condotta del Capone non e ravvisabile un evidente atteggiamento di violenta contrapposizione all’ordinamento federale, tenuto conto altresì della condotta processuale dei soggetti deferiti, ritiene congrua la Corte di Giustizia Federale la sanzione determinata in primo grado. Infine e appena il caso di osservare come appaiano prive di pregio le ulteriori argomentazioni della Procura Federale volte a censurare la contraddittorietà della decisione impugnata, con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie. A parte il rilievo che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi al fine di poter eventualmente pervenire ad un giudizio comparativo delle condanne e della gravita dei fatti ascritti negli altri procedimenti, e dirimente in radice il fatto che l’applicazione di una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 C.G.S. e un libera scelta delle parti, peraltro irretrattabile, in ordine alla quale l’organo giudicante può formulare soltanto un giudizio di congruità, ma non rimodulare la sanzione cosi come concordata, ravvisandone una eccessiva afflittività. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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7) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’¦INCONGRUITA’ DELLE SANZIONI: AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. CAPONE FERRUCCIO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.R.L.; AMMENDA DI € 500,00 ALLA POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 6747/963PF-10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale V Com. Uff. n. 86/CDN del 5.5.2011)"