COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 23/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACTIVE NETWORK FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 22.12.2011 A CARICO DEL CALCIATORE MORELLO RAFFAELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. 46 DEL 9.6.2011 (Gara: CAPRAROLA – ACTIVE NETWORK FUTSAL DEL 4.6.2011 – Coppa Provincia di Viterbo C5)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 23/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACTIVE NETWORK FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 22.12.2011 A CARICO DEL CALCIATORE MORELLO RAFFAELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. 46 DEL 9.6.2011 (Gara: CAPRAROLA – ACTIVE NETWORK FUTSAL DEL 4.6.2011 – Coppa Provincia di Viterbo C5) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società in titolo chiede un’attenuazione della squalifica al proprio calciatore deducendo l’assoluta involontarietà del gesto a lui addebitato; esaminati gli atti ufficiali; considerato che da quanto descritto nel rapporto di gara, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.), si rileva che il calciatore MORELLO, dopo essere stato ammonito, calciava con forza il pallone in direzione dell’arbitro che era di spalle, raggiungendolo alle gambe; avuto riguardo alla circostanza che il Direttore di gara, ancorché per un gesto di inaccettabile ed invasiva protesta del citato giocatore, è stato comunque colpito con forza alle gambe; tenuto conto, peraltro, che non traspare dagli atti ufficiali la precisa determinazione di colpire il Direttore di gara da parte del MORELLO, per cui la squalifica nei suoi confronti può essere riesaminata, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società ACTIVE NETWORK FUTSAL e, quindi, di ridurre la squalifica al calciatore MORELLO RAFFAELE dal 22.12.2011 al 31.10.2011. La tassa reclamo va restituita.
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