COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 26/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 62 – Procura Federale – Deferimento del signor Oliveri Francesco, calciatore tesserato USD Altarese 1929, per violazione dell’art. 1/1 CGS e dell’USD Altarese 1929 per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 72 del 26/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 62 - Procura Federale - Deferimento del signor Oliveri Francesco, calciatore tesserato USD Altarese 1929, per violazione dell'art. 1/1 CGS e dell’USD Altarese 1929 per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS.
Con atto del 20 aprile 2011 il Sostituto Procuratore Federale Delegato Regionale ha deferito alla Commissione Disciplinare:
Oliveri Francesco, calciatore tesserato USD Altarese 1929, per violazione dell’art.1/1 C.G.S per aver sferrato, durante la gara Altarese – San Nazario Varazze del 17 ottobre 2010, un pugno tra la mascella e il collo del calciatore Ardoino Luca, facendolo cadere a terra. L’Ardoino era stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale di Carcare e dimesso alcune ore dopo con una prognosi di giorni tre. L’episodio era sfuggito all’arbitro perché accaduto mentre stava riportando
sul taccuino la seconda ammonizione dell’Oliveri ed era stato segnalato alla Procura Federale, per il tramite del Comitato Regionale Liguria, dal Giudice Sportivo a seguito di notizie apprese da organi di stampa.
USD Altarese per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S.
All’odierna riunione è comparso il solo rappresentante della Procura Federale, avv. Marco Stefanini, che ha richiesto volersi affermare la colpevolezza delle parti deferite con irrogazione delle seguenti sanzioni:
Oliveri Francesco, calciatore tesserato USD Altarese 1929: squalifica per cinque giornate.
USD Altarese: ammenda di € 300,00.
La Commissione Disciplinare, presa visione della documentazione in atti e letta la dichiarazione confessoria del fatto rilasciata in fase inquirente, ritiene provata la colpevolezza del calciatore Alessio Oliveri e gli infligge la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara. Condanna la società USD Altarese 1929, responsabile oggettiva nella violazione compiuta dal calciatore, al pagamento dell’ammenda di € 300,00.
Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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