COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 09/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 64 – Reclamo A.S.D. Vezzano 2005 avverso le squalifiche dei calciatori Matteo Marcenaro per cinque giornate, Simone Galli, Manuel Torracca e Damiano Grondona per quattro giornate, Riccardo Cerretti, Giacomo Giorgi, Valerio Pistone e Alexander Relova per tre giornate, avverso la squalifica del dirigente Maurizio Rao fino al 15 ottobre 2011 e dell’allenatore Simone Capri per tre giornate e avverso l’inibizione del dirigente Casté Maurizio fino al 30 giugno 2011. Gara Speranza – Vezzano del 7 maggio 2011 Juniores Provinciale – Finale. C.U. n. 67 del 12 maggio 2011.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 09/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 64 – Reclamo A.S.D. Vezzano 2005 avverso le squalifiche dei calciatori Matteo Marcenaro per cinque giornate, Simone Galli, Manuel Torracca e Damiano Grondona per quattro giornate, Riccardo Cerretti, Giacomo Giorgi, Valerio Pistone e Alexander Relova per tre giornate, avverso la squalifica del dirigente Maurizio Rao fino al 15 ottobre 2011 e dell’allenatore Simone Capri per tre giornate e avverso l’inibizione del dirigente Casté Maurizio fino al 30 giugno 2011. Gara Speranza – Vezzano del 7 maggio 2011 Juniores Provinciale – Finale. C.U. n. 67 del 12 maggio 2011. Alle sopra elencate sanzioni si è opposta l’A.S.D. Vezzano con reclamo di rito nel quale chiede l’annullamento delle stesse perché irrogate sulla base di un referto arbitrale non veritiero. Osserva la Commissione Disciplinare come le doglianze del sodalizio reclamante, basate sulla mera contestazione del resoconto arbitrale, senza riportare fatti tangibili atti a smontarne il contenuto, siano, nel giudizio sportivo, del tutto ininfluenti. Poiché il rapporto di gara si presenta chiaro e coerente in ogni sua parte e la declaratoria del primo giudice riassume perfettamente i fatti riferiti dall’arbitro in forma chiara ed univoca, visto l’art. 35 comma 1 del C.G.S. che attribuisce agli atti ufficiali valore di prova assoluta, respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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