COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 02/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.: – VITALI GIUSEPPE, PRESIDENTE DELL’A.S.D. PETRITOLI 1960; – M0RETTI LORENZO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. CAMPIGLIONE CALCIO; E DELLE SOCIETA’: – A.S.D. PETRITOLI 1960; A.S.D. CAMPIGLIONE CALCIO.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 02/09/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DEI SIGG.:
- VITALI GIUSEPPE, PRESIDENTE DELL’A.S.D. PETRITOLI 1960;
- M0RETTI LORENZO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. CAMPIGLIONE CALCIO;
E DELLE SOCIETA’:
- A.S.D. PETRITOLI 1960;
A.S.D. CAMPIGLIONE CALCIO.
Con provvedimenti del 25 maggio 2010, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere:
- i primi della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 32, comma 1, del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni contenute nel Com. Uff. n. 1 del 1.7.2009, punto 3/B, lett. f), della L.N.D. per avere, quali presidenti della società di appartenenza, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, omesso di iscrivere, per la stagione sportiva 2009/2010, una propria squadra al Campionato “Juniores” Regionale o Provinciale;
- le seconde, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, nelle violazioni ascritte al proprio presidente.
Con nota del 22 luglio 2010 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata alle ore 18,30 del giorno 30 agosto 2010, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Nei termini di rito, l’A.S.D. Campiglione Calcio faceva pervenire una memoria difensiva con la quale, deducendo di non avere potuto adempiere all’obbligo per l’avvenuta cessazione della collaborazione con altra Società e di avere avviato un proprio settore giovanile, chiedeva l’assoluzione da ogni addebito.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e tutti i deferiti.
All’inizio del dibattimento, gli incolpati hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, pervenendo all’accordo come da verbale di udienza.
La Commissione, ritenute non sufficientemente afflittive e, quindi, non congrue le sanzioni indicate, deliberava di non accogliere dette istanze, disponendo la prosecuzione del procedimento.
Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, ha concluso con richiesta di condanne come da verbale di udienza.
Le parti deferite, deducendo le obiettive difficoltà di assolvere all’obbligo, concludevano come in atti, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito.
Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.
LA COMMISSIONE
- letti gli atti del procedimento;
- ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite;
- rilevato che, in base alle disposizioni contenute nel citato Com. Uff. n. 1 del 1.7.2009, punto A/3, lett. f), della L.N.D. alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores-Under 18” e che “a fronte dell’inosservanza dell’obbligo predetto, l’Organo Disciplinare adotterà una sanzione pecuniaria di importo variabile da € 2.000,00 a € 4.000,00”;
- disattese le giustificazioni e le argomentazioni addotte dai deferiti che non inficiano in alcun modo le accuse loro contestate;
- ritenute quindi sussistenti le violazioni ascritte ai deferiti e che le stesse integrano: a) per i Presidenti, gli estremi della violazione di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva, con riferimento all’art. 32, commi 1 e 7, del Regolamento della L.N.D.; b) la responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Cgs per le Società, nelle violazioni ascritte al proprio Presidente.
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica le seguenti sanzioni:
- INIBIZIONE DI MESI DUE AI SIGG.:
VITALI GIUSEPPE e M0RETTI LORENZO, nella loro qualità sopra indicata;
- AMMENDA DI € 4.000,00 (QUATTROMILA/00) CIASCUNA ALLE SOCIETÀ:
A.S.D. PETRITOLI 1960 ed A.S.D. CAMPIGLIONE CALCIO.
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