COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 02/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. LANGELLA PAOLO E PIGNOTTI AMEDEO E DELLA S.S.D. GROTTAMMARE CALCIO 1899 A R.L.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 02/09/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. LANGELLA PAOLO E PIGNOTTI AMEDEO E DELLA S.S.D. GROTTAMMARE CALCIO 1899 A R.L.
Con provvedimento del 30 aprile 2010 il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
• Langella Paolo, all’epoca dei fatti calciatore della S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l., della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione agli artt. 43, comma 1, e 3 N.O.I.F. per essere stato, in difetto dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, inadempiente all’obbligo di sottoporsi a visita medica finalizzata all’accertamento della propria idoneità all’attività sportiva per la stagione sportiva 2008/2009;
• Pignotti Amedeo, all’epoca dei fatti Presidente della S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l., della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 43, comma 5, N.O.I.F., per avere, in spregio ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, nel corso della stagione sportiva 2008/2009, tanto, consentito l’utilizzo del calciatore Langella Paolo senza avere preventivamente curato l’acquisizione di valida certificazione medica attestante l’idoneità dello stesso alla pratica sportiva, quanto, omesso di informare, immediatamente ed al fine della tempestiva revoca del tesseramento, i competenti Organi federali della sopravvenuta inidoneità dell’atleta all’attività agonistica per ragioni connesse ai postumi di un patito infortunio di gioco;
• la S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Cgs nelle violazioni ascritte ai propri Presidente e tesserato all’epoca dei fatti.
Con nota del 22 luglio 2010 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 19,00 del giorno 30 agosto 2010, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Nei termini di rito, la S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l. ed il sig. Pignotti Amedeo facevano pervenire proprie memorie difensive.
Deduceva la Società la propria buona fede per essere stata tratta in errore dallo stesso calciatore Langella, il quale, prima del tesseramento, aveva assicurato di essere in possesso della certificazione attestante l’idoneità fisica per essersi sottoposto a visita medica. La medesima Società, in via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi su quanto asserito e concludeva chiedendo il proscioglimento o, in subordine, l’applicazione a suo carico di una minima sanzione pecuniaria per il fatto ad essa contestato.
Il Pignotti faceva presente che per motivi di salute non potè seguire personalmente la vicenda e che i suoi collaboratori lo rassicurarono sul fatto che il calciatore Langella aveva loro più volte ribadito di essere in possesso del certificato medico di idoneità fisica. Di essere, quindi, la vera vittima della vicenda, sia sotto il profilo morale, per aver subito un deferimento per omissioni di cui ignorava l’esistenza, sia per quello finanziario per le pretese del calciatore di emolumenti pattuiti pur avendo versato in palese inidoneità ed essendo stato a disposizione della Società per soli dodici giorni. Lo stesso Presidente concludeva chiedendo il proscioglimento da ogni accusa.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., il sig. Pignotti Amedeo ed il sig. Furnari Luigi, quale Legale Rappresentante della S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l., assistiti entrambi dal medesimo legale.
Preliminarmente, la Commissione, preso atto della mancata costituzione in giudizio di Langella Paolo, disponeva lo stralcio della relativa posizione, non risultando agli atti la prova dell’avvenuta notifica allo stesso calciatore dell’atto di deferimento e dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, disponendone la rinnovazione a cura della Segreteria del Comitato Regionale Marche.
Disponeva, quindi, procedersi nei confronti dei deferiti presenti.
Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di irrogazione delle sanzioni come da verbale di udienza.
Il difensore dei deferiti, riportandosi alle memorie in atti, insisteva nelle richieste ivi formulate, con rinuncia, per la Società, alla subordinata del minimo della pena.
Il Pignotti faceva presente di essere rammaricato per il deferimento, di essere stato ingannato dal Langella e, comunque, di non avere mai avuto alcuna certificazione medica che attestasse l’inidoneità del calciatore all’attività sportiva.
Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.
LA COMMISSIONE
• letti gli atti del procedimento;
• ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e dei deferiti presenti, le cui richieste istruttorie di prove testimoniali, all’esito del dibattimento, sono state dalla Commissione ritenute irrilevanti;
• considerato che la Società, a norma dell’art. 43, comma 5, delle NOIF, aveva l’obbligo di accertarsi delle condizioni sanitarie del calciatore prima di fargli svolgere l’attività agonistica e che le mere asserzioni di questi non la esoneravano dalle opportune e doverose verifiche al riguardo;
• ritenuto che il fatto in questione deve essere addebitato al Pignotti, all’epoca Presidente della S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l. e che lo stesso deve, pertanto, rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Cgs per avere, nel corso della stagione sportiva 2008/2009, consentito l’utilizzo del calciatore Langella Paolo senza avere preventivamente curato l’acquisizione di valida certificazione medica attestante l’idoneità dello stesso all’attività sportiva, nonché alla Società medesima, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Cgs, nelle violazioni ascritte al proprio Presidente;
• esclusa la responsabilità dei deferiti in ordine all’omessa comunicazione ai competenti Organi federali dell’inidoneità del Langella all’attività agonistica, in quanto non risulta provata detta circostanza: il calciatore non ha fornito la certificazione di idoneità all’attività sportiva ma non risulta comunque accertata la sua inidoneità alla pratica agonistica.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del deferimento, stralciata la posizione del calciatore Langella Paolo, applica le seguenti sanzioni:
- inibizione per giorni trenta al sig. Pignotti Amedeo;
- ammenda di € 600,00 (seicento/00) alla S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l..
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