COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 20/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA VALCONCA avverso sanzioni merito gara Belforte – Valconca, del 25.9.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 36 del 29.9.2010.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 20/10/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO POLISPORTIVA VALCONCA avverso sanzioni merito gara Belforte – Valconca, del 25.9.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 36 del 29.9.2010.
Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Marini Michele, asseritamene tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 3 novembre 2010 per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Valconca, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, ritenuta eccessiva alla luce dell’effettivo comportamento nell’occasione da questi tenuto e del caldissimo clima della gara creatosi.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Marini, espulso per grave fallo di gioco ai danni di un avversario, alla notifica del provvedimento, raccolse il pallone da terra e glielo spinse contro il viso, procurandogli lieve dolore al naso. Quindi se ne andò, tornando però subito indietro e proferendo parole non comprese; infine, dopo essere stato fermato da alcuni calciatori avversari, si allontanò definitivamente.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame non possa essere accolto.
In punto di fatto risulta provata la responsabilità del calciatore sanzionato in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro.
Le modalità della condotta posta in essere, nell’occasione, dal Marini non solo non consentono l’invocata riduzione della sanzione, ma fanno ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità della stessa ivi inflitta, alla luce della normativa di cui all’art. 14, comma 4, lett. d) del Codice di giustizia sportiva. che prevede la sanzione della squalifica minima per otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.
Ne deriva un inevitabile inasprimento della sanzione applicata in prime cure al calciatore responsabile.
P.Q.M.
la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Valconca ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
Ridetermina la sanzione infliggendo al calciatore Marini Michele la squalifica fino al 15 novembre 2010.
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