COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 20/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. IL POZZETTO C5 avverso sanzioni merito gara Sei Colli – Il Pozzetto, del 1.10.2010 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “D” – Com. Uff. n. 20 del 6.10.2010 della Delegazione Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 20/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. IL POZZETTO C5 avverso sanzioni merito gara Sei Colli – Il Pozzetto, del 1.10.2010 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “D” – Com. Uff. n. 20 del 6.10.2010 della Delegazione Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Belfiore Francesco, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Il Pozzetto C5, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, innervosito per la sconfitta della sua squadra, non avrebbe comunque posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a toccare l’arbitro sulla spalla, senza peraltro procurargli dolore, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Belfiore. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, mentre stava rientrando nello spogliatoio a lui riservato, il Belfiore, senza proferire parola alcuna, lo colpì da dietro alla spalla con una manata volontaria, senza tuttavia causargli dolore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Belfiore responsabile della violazione ascrittagli; • ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo collegio. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Il Pozzetto C 5 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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