COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 20/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO LANGELLA.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 20/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO LANGELLA. Con provvedimento del 30 aprile 2010 il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questa Commissione il calciatore indicato in epigrafe, la S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l. ed il suo presidente pro-tempore sig. Pignotti Amedeo. In particolare, il Langella, all’epoca dei fatti calciatore della S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l., per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione agli artt. 43, comma 1 e 3, delle N.O.I.F. per essere stato, in difetto dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, inadempiente all’obbligo di sottoporsi a visita medica finalizzata all’accertamento della propria idoneità all’attività sportiva per la stagione sportiva 2008/2009 in favore della S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l.. La S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l. ed il presidente sig. Pignotti Amedeo, venivano giudicati con provvedimento reso da questa Commissione alla riunione del 30 agosto 2010 e pubblicato sul Com. Uff. nr. 19 del 2 settembre 2010, con stralcio della posizione del calciatore Langella Paolo non risultando agli atti corretta e rituale notifica dell’atto di deferimento e delle successive comunicazioni, disponendone conseguentemente la rinnovazione. Con nota del 28 settembre 2010 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 18,30 del giorno 18 ottobre 2010, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, l’incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva, deducendo la totale insussistenza delle violazioni contestategli, stante la sua ferma e sincera convinzione ... che il certificato di idoneità agonistica, precedentemente ottenuto per altra Società, fosse ancora pienamente valido ed efficace - in ogni caso, l’assoluta infondatezza della presunta circostanza relativa ad un ipotetico diniego dell’idoneità del calciatore medesimo a seguito di pregressi malanni fisici – al contrario, l’immediato ed incondizionato ottenimento, ad opera del calciatore de quo, della certificazione di cui trattasi, al momento di riprendere l’attività sportiva nel corso della successiva stagione sportiva 2009/2010. In via subordinata, l’evidente assenza di dolo o colpa grave in capo al deferito. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, il suo proscioglimento da ogni addebito; in subordine, l’applicazione della minima sanzione. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. ed il difensore del deferito. Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità del deferito con richiesta di irrogazione della sanzione come da verbale di udienza. Il difensore del Langella si riportava alla memoria in atti e vi insisteva, rimarcando che lo stesso calciatore non fu mai dichiarato non idoneo alla pratica sportiva, essendovi stata solamente una mancanza di certificazione per un periodo di tempo, sulla convinzione di esserne in possesso. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e del difensore del deferito; • ritenuto che i documenti presenti nel fascicolo del procedimento hanno dimostrato in maniera incontestabile la violazione ascritta all’odierno deferito, il quale si è reso inadempiente all’obbligo, di cui all’art. 43 delle N.O.I.F, di sottoporsi a visita medica finalizzata all’accertamento della propria idoneità all’attività sportiva per la stagione sportiva 2008/2009 e per la quale lo stesso deve essere condannato alla pena, ritenuta congrua, di cui al dispositivo; • ritenuto che nessun valore scriminante possa assegnarsi alle giustificazioni addotte dal deferito, in particolare, in ordine all’asserita convinzione di essere in possesso della prescritta certificazione medica, che solo documentalmente poteva riscontrarsi. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica al calciatore Langella Paolo la sanzione della squalifica per giorni trenta.
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