COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 27/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA GROTTESE A.S.D. avverso sanzioni merito gara Grottese – Camerino, del 10.10.2010 – Campionato Regionale Juniores, girone “C” – Com. Uff. n. 47 del 13.10.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 27/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA GROTTESE A.S.D. avverso sanzioni merito gara Grottese – Camerino, del 10.10.2010 – Campionato Regionale Juniores, girone “C” - Com. Uff. n. 47 del 13.10.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Sandroni Palmiro, asseritamene tesserato per la reclamante, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione fino al 10 novembre 2011 per il comportamento da questi tenuto, durante la gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Grottese A.S.D. chiedendo l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione inflitta al proprio dirigente, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare, sia pur in modo veemente, nei confronti del direttore di gara, senza tuttavia offese personali né contatto fisico né, tantomeno, violenza, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al dirigente medesimo, oltrechè eccessiva rispetto a precedenti giurisprudenziali. In via istruttoria, chiedeva il contraddittorio con il direttore di gara. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che non può darsi luogo al richiesto contraddittorio con l’Ufficiale di gara per espresso divieto disposto dall’art. 34, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva; • ritenuta provata la condotta ascritta al Sandroni in ordine ai fatti contestatigli; • ritenuto, tuttavia, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, sia pur a fronte del permanere della responsabilità del dirigente per come accertata, sotto il profilo della sproporzione ed alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio; • visto l’art. 19 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Grottese A.S.D. e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Sandroni Palmiro al 30 novembre 2010. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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