COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 05/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PORTA ROMANA avverso sanzioni merito gara Porta Romana – Ponte d’Arli, del 13.10.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “P” – Com. Uff. n. 27 del 15.10.2010 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 05/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. PORTA ROMANA avverso sanzioni merito gara Porta Romana – Ponte d’Arli, del 13.10.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “P” - Com. Uff. n. 27 del 15.10.2010 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Volponi Stefano, asseritamente tesserato per l’A.S.D. Porta Romana, la sanzione della squalifica per sei gare effettive quale capitano, per gli atti di violenza subiti dal direttore di gara da parte di un calciatore della sua squadra non identificato.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Porta Romana chiedendo l’annullamento della delibera impugnata, anche con riferimento alla regolarità della gara per errore tecnico dell’arbitro e conseguente ripetizione della stessa.
Deduceva la reclamante che al momento dei fatti per cui lo stesso è stato sanzionato, il Volponi non era più il capitano della squadra essendo stato espulso all’ultimo minuto di gara e già negli spogliatoi e che il vice capitano era stato sostituito durante l’incontro, per cui non vi era più alcun calciatore della propria squadra con funzione di capitano.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltata la reclamante e l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente l’esito gara per difetto di contraddittorio, mancando in atti la prova dell’avvenuta notifica dei motivi del reclamo alla controparte;
• rilevato che nelle more del presente procedimento, a seguito della comunicazione di cui all’art. 3, comma 2, Cgs da parte della Società, la sanzione impugnata è stata revocata dal competente Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con delibera pubblicata in data 27 ottobre 2010 sul Com. Uff. nr. 30;
• ritenuta pertanto cessata la materia del contendere;
• ritenuto, a seguito di tale declaratoria, di dover disporre la restituzione della tassa reclamo.
P.Q.M.
sul gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Porta Romana così decide:
- lo dichiara inammissibile nella parte inerente l’esito gara per difetto di contraddittorio;
- dichiara, per il resto, cessata la materia del contendere.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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