COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 05/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. FUTURA 96 avverso sanzioni merito gara Futura ‘96 – Montecosaro, del 10.10.2010 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 47 del 13.10.2010.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 05/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. FUTURA 96 avverso sanzioni merito gara Futura ‘96 – Montecosaro, del 10.10.2010 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 47 del 13.10.2010.
Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al tecnico Mascitti Franco, asseritamene tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 22 dicembre 2010 per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’intervallo dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Futura ‘96, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi avrebbe inveito contro il direttore di gara, senza tuttavia tirarlo per un braccio come viceversa contestatogli. Tale condotta, infatti, sarebbe stata posta in essere da altro tesserato, certo Griccini Sergio, nell’occasione assistente di parte, che lo tirò per tre volte per un braccio al fine di allontanarlo dalle persone che, per protestare, lo avevano circondato, accompagnandolo negli spogliatoi.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha espressamente escluso nella condotta posta in essere dal Mascitti qualsivoglia intento o contenuto di violenza.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
Le dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta posta in essere dal Mascitti, riconducendo la stessa nell’ambito di una smodata protesta, priva di ulteriori e diversi contenuti, soprattutto violenti.
Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.
P. Q. M.
la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Futura 96, riduce la sanzione della squalifica del tecnico Mascitti Franco al 30 novembre 2010.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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