COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 05/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P. OFFAGNA A.S.D. avverso sanzioni merito gara Offagna – Fabriano, del 16.10.2010 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 52 del 20.10.2010.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 05/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.P. OFFAGNA A.S.D. avverso sanzioni merito gara Offagna – Fabriano, del 16.10.2010 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” - Com. Uff. n. 52 del 20.10.2010.
Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Cecconi Diego, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per aver colpito a gioco fermo con un pugno un avversario senza peraltro causare ulteriori conseguenze fisiche.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.P. Offagna A.S.D., chiedendo, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione della sanzione impugnata.
A dire della reclamante, il proprio tesserato, nel tentativo di liberarsi, avrebbe colpito involontariamente con la mano destra l’avversario che stava operando, in un’azione di gioco all’interno dell’area di rigore, il blocco su di lui.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Cecconi, precisando che lo stesso colpì, a gioco fermo, con un pugno un avversario intenzionalmente e non per divincolarsi.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti la reclamante e l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non possa essere accolto.
Il valore di prova privilegiata, nonché la precisione e l’intrinseca attendibilità degli atti ufficiali ed in particolare del referto arbitrale e delle successive dichiarazioni del giudice di gara, non lasciano dubbi circa la gravità dei fatti ascritti e la responsabilità del tesserato sanzionato, dovendo quindi essere disattese le affermazioni contrarie della reclamante, le cui perplessità sollevate in merito alla corretta interpretazione del gesto posto in essere dal Cecconi, sono state fugate dalle dichiarazioni rese dall’Ufficiale di gara in corso di giudizio, secondo le quali il calciatore si è reso responsabile di un atto di violenza.
La Commissione pertanto non può che rilevare l’aderenza della fattispecie in esame con la previsione normativa della “condotta violenta” di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva, che prevede la sanzione minima di tre giornate di squalifica correttamente applicate dal Giudice di prime cure.
P.Q.M.
la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.P. Offagna A.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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