COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 05/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CITTA’ DI CASTEL DI LAMA avverso sanzioni merito gara Città Castel di Lama – Silvestrese, del 16.10.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “O” – Com. Uff. n. 28 del 20.10.2010 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 05/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CITTA’ DI CASTEL DI LAMA avverso sanzioni merito gara Città Castel di Lama – Silvestrese, del 16.10.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “O” – Com. Uff. n. 28 del 20.10.2010 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Silvestri Massimo, asseritamene tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Città di Castel di Lama, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato semplicemente ad appoggiare una mano sulla spalla dell’arbitro al solo fine di richiamarne l’attenzione, senza nessun altro intento. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha espressamente escluso nella condotta posta in essere dal Silvestri qualsivoglia intento o contenuto di violenza. Il calciatore gli si avvicinò protestando e dopo l’espulsione gli diede una leggera spinta al solo fine di richiamarne l’attenzione. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Le dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato la gravità della condotta posta in essere dal Silvestri, riconducendo la stessa nell’ambito di una smodata protesta, priva di ulteriori e diversi contenuti. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Città di Castel di Lama, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Silvestri Massimo a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it