COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 12/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VIGOR MONTEGAUDIO avverso sanzioni merito gara Montegaudio – Montelabbate, del 23.10.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 29 del 27.10.2010 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 12/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VIGOR MONTEGAUDIO avverso sanzioni merito gara Montegaudio – Montelabbate, del 23.10.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 29 del 27.10.2010 della Delegazione Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - squalifica per tre gare effettive al calciatore Girometti Luca, asseritamene tesserato per la reclamante, per comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro; - squalifica fino al 31 dicembre 2011 al calciatore Mughetti Roberto, anch’egli asseritamene tesserato per la reclamante, per avere scagliato una bottiglia d’acqua piena contro l’arbitro, attingendolo alla nuca e provocandogli dolore e gonfiore; - inibizione fino al 1 dicembre 2010 al sig. Tonelli Giuliano, nell’occasione dirigente addetto agli ufficiali di gara, per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Vigor Montegaudio, chiedendo una congrua riduzione di tutte le sanzioni impugnate, ritenute in ogni modo eccessive. A dire della reclamante: - il Girometti non si avvicinò al viso dell’arbitro né lo minacciò né lo ingiuriò; - il Mughetti, in un momento di rabbia, calciò una bottiglietta quasi vuota che stava per terra, la stessa colpì in maniera accidentale l’arbitro alla spalla, senza tuttavia provocargli conseguenze; lo stesso calciatore, a fine gara, riferì all’arbitro di essere l’autore dell’accaduto, mostrandosene dispiaciuto; - il Tonelli non fece nulla di quanto gli è stato contestato. A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante indicava prove testimoniali, indicando all’uopo i giocatori e dirigenti della propria e della squadra avversaria. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato: - di avere espulso il Girometti per forti proteste nei suoi confronti; alla notifica del provvedimento lo stesso calciatore gli si avvicinò faccia a faccia e lo minacciò con il pugno alzato, proseguendo poi nelle minacce anche successivamente; - di essere stato colpito sotto la nuca da una bottiglia di plastica grande, da due litri, per tre quarti piena d’acqua, scagliata volontariamente e senza rimbalzo alcuno contro di lui da persona non individuata: del gesto poi, con dichiarazione resa all’arbitro stesso, di asseriva responsabile il Mughetti; - che il Tonelli, ponendosi davanti, ne ritardò il rientro negli spogliatoi, protestando reiteratamente nei suoi confronti. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; • ritenuto il calciatore Girometti colpevole delle violazioni ascrittegli, per avere, dopo essere stato espulso per proteste, ripetutamente minacciato il direttore di gara, e che tale comportamento vada ricondotto alla previsione della lett. a) dell’art. 19, comma 4, del Cgs; • ritenuto che le modalità della condotta del Mughetti, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, non consentono dubbi circa la volontarietà del gesto e che lo stesso, ancorché senza conseguenze fisiche per l’ufficiale di gara, debba essere qualificato come particolarmente grave e deplorevole e meritevole della pena inflitta dal primo Giudice; • ritenuto che la condotta posta in essere dal Tonelli, nell’occasione dirigente addetto agli ufficiali di gara, sia stata palesemente contraria a quella di assistenza e protezione che lo stesso avrebbe dovuto tenere a norma dell’art. 65 delle NOIF. P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Vigor Montegaudio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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