COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 12/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. FOLGORE CASTELRAIMONDO avverso sanzioni merito gara Folgore Castelraimondo – Caldarola, del 25.10.2010 – Campionato Provinciale Juniores, girone “C”- Com. Uff. n. 23 del 27.10.2010 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 12/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. FOLGORE CASTELRAIMONDO avverso sanzioni merito gara Folgore Castelraimondo – Caldarola, del 25.10.2010 – Campionato Provinciale Juniores, girone “C”- Com. Uff. n. 23 del 27.10.2010 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 200,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori e tesserati non identificati, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Lo stesso Giudicante, infliggeva al sig. Eustacchi Mario, nell’occasione dirigente addetto agli ufficiali di gara, la sanzione dell’inibizione fino all’8 gennaio 2011 per avere omesso di prestare assistenza all’Arbitro a fine gara nonostante gli fosse stato espressamente richiesto e le condizioni ambientali lo rendevano necessario. Avverso tali sanzioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Folgore Castelraimondo chiedendo l’annullamento ovvero la riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della reclamante all’uscita dell’arbitro dall’impianto sportivo, nel parcheggio antistante, non vi erano sostenitori locali, ma solo tesserati delle due squadre ed i Carabinieri, precedentemente allertati dal dirigente Eustacchi, di talchè nessun sostenitore potè porre in essere le condotte loro erroneamente ascritte. Furono invece i tesserati ospiti, amareggiati per l’epilogo dell’incontro, a rivolgere frasi ingiuriose ed a sgambettare nell’occasione l’arbitro. Il dirigente Eustacchi accompagnò il direttore di gara fino alla porta d’uscita dell’impianto sportivo, riconsegnandogli le chiavi dell’autovettura e ritenendo terminato il suo compito vista la presenza sul posto di ben quattro Carabinieri. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che, al termine dell’incontro, allorché stava per lasciare l’impianto sportivo, chiese al dirigente addetto agli ufficiali di gara, sig. Eustacchi, di scortarlo fino all’autovettura, ma questi, riconsegnandogli le chiavi, non lo accompagnò e neppure gli diede risposta. Erano presenti i Carabinieri, posizionati tuttavia dopo l’assembramento di gente che lo stava attendendo e che, al suo passaggio, lo insultò ripetutamente. Tra questi vi era anche un sostenitore locale, identificato con assoluta certezza, che lo sgambettò. LA COMMISSIONE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - sentito l’arbitro; - udito in camera di consiglio il Giudice relatore; - ritenuta provata la responsabilità dell’odierna reclamante in ordine al comportamento ascritto ai propri sostenitori ed ai propri tesserati e che la stessa ne debba rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 del Cgs; - rilevato che nessun dirigente della squadra ospitante, alla quale, a norma dell’art. 65 delle N.O.I.F., incombe principalmente la responsabilità di proteggere l’arbitro, intervenne in alcun modo al fine di preservare lo stesso dall’aggressione subita; - ritenuto che soprattutto l’Eustacchi si è sottratto all’obbligo di cui alla disposizione sopra richiamata, secondo il quale il dirigente addetto agli ufficiali di gara deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Folgore Castelraimondo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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