COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 19/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FULGOR MACERATESE S.R.L. avverso sanzioni merito gara Fulgor Maceratese – Tolentino, del 31.10.2010 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 61 del 3.11.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 19/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FULGOR MACERATESE S.R.L. avverso sanzioni merito gara Fulgor Maceratese – Tolentino, del 31.10.2010 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 61 del 3.11.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Armellini Andrea, asseritamene tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nella corso dell’incontro, nei confronti di un avversario e dell’arbitro. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo la Fulgor Maceratese S.r.l. chiedendone la riduzione. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, nell’occasione, il calciatore Armellini, espulso per avere dato uno spintone ad un avversario, alla notifica del provvedimento gli appoggiò le mani al petto e, con gesto di stizza, lo spinse, facendogli fare un paio di passi all’indietro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che al calciatore Armellini debba essere applicata la sanzione complessiva della squalifica per quattro giornate di gara, derivanti dal cumulo delle tre previste per la smodata protesta nei confronti dell’arbitro, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto, ed una per l’espulsione; • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P. Q. M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla Fulgor Maceratese S.r.l. e, per l’effetto, riduce a quattro giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Armellini Andrea. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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