COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 19/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO C.S. VILLA MUSONE avverso sanzioni merito gara Villa Musone – Junior Porto Recanati, del 30.10.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 61 del 3.11.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 19/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO C.S. VILLA MUSONE avverso sanzioni merito gara Villa Musone – Junior Porto Recanati, del 30.10.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 61 del 3.11.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Perna Emanuele, asseritamene tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società C.S. Villa Musone, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe in alcun modo tentato di colpire il direttore di gara, essendosi limitato a protestare dopo essere stato espulso. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Perna per reiterate proteste nei suoi confronti. Alla notifica del provvedimento lo stesso gli mostrava il pugno, appoggiandoglielo alla guancia. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. La Commissione ritiene che la condotta del Perna sia stata offensiva ed irriguardosa nei confronti del direttore di gara, soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico, come tale censurabile, ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta, ancorché nella forma tentata. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla società C.S. Villa Musone, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Perna Emanuele a quattro giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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