COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 19/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL MOLINO avverso decisioni merito gara Real Molino – Borgo Mogliano, del 29.10.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 24 del 3.11.2010 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 19/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL MOLINO avverso decisioni merito gara Real Molino – Borgo Mogliano, del 29.10.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 24 del 3.11.2010 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il 29 ottobre 2010 veniva disputato l’incontro del Campionato Provinciale di Terza Categoria, Real Molino – Borgo Mogliano, gara che si concludeva con il risultato di 2 a 1. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, accertato che la Società ospitante aveva effettuato sei sostituzioni, anziché le cinque consentite, sanzionava la stessa con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Avverso la predetta delibera ha inoltrato rituale reclamo l’A.S.D. Real Molino, deducendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento, con conseguente ripristino del risultato della gara come maturato sul campo. Contestando quanto asserito dal primo Giudice, la reclamante, evidenziando l’errore in cui lo stesso sarebbe incorso, ha sostenuto di avere effettuato solo le cinque sostituzioni consentite. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, in realtà, le sostituzioni effettuate dalla reclamate nell’incontro in esame furono cinque e non sei come da lui erroneamente trascritto sul rapporto di gara. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene il gravame fondato e, quindi, meritevole di accoglimento. Le dichiarazioni rese dall’arbitro nell’espletata istruttoria hanno fugato ogni dubbio in merito alle sostituzioni effettuate dalla reclamante nella gara in esame: in numero di cinque così come consentito dalla normativa vigente in materia. Così stando le cose, la Commissione ritiene che l’incontro, per quello che qui interessa, ha avuto regolare svolgimento. P.Q.M. la Commissione, accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Real Molino e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera ripristinando il risultato di 2 a 1 conseguito sul campo nella gara sopra indicata. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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