COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA FOLGORE avverso sanzioni merito gara Pol. Folgore – Arquata, del 31.10.2010 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 61 del 3.11.2010.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 24/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO POLISPORTIVA FOLGORE avverso sanzioni merito gara Pol. Folgore – Arquata, del 31.10.2010 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” - Com. Uff. n. 61 del 3.11.2010.
Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla Polisportiva Folgore la sanzione dell’ammenda di € 1.800,00 per il comportamento dei propri sostenitori, durante l’incontro, nei confronti di un assistente arbitrale e di un calciatore della squadra avversaria.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Folgore chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione dell’impugnata sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti.
Deduceva la reclamante che, a seguito del grave infortunio riportato ad inizio gara da un proprio calciatore, i sostenitori locali manifestarono tutto il loro disappunto insultando l’autore del fallo, ma in modo comune e non con toni razzisti e discriminatori per il fatto che questi era di colore. Negava ogni responsabilità della Società in ordine al lancio di sassolini all’A.A. ed esprimeva, viceversa, rammarico per gli sputi da questi subiti.
A sostegno delle proprie richieste, la reclamante richiamava precedenti giurisprudenziali che hanno valutato analoghe fattispecie meritevoli di minor sanzione.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha confermato l’infortunio occorso al calciatore della squadra locale ad inizio gara e gli insulti rivolti dai sostenitori della Folgore al calciatore autore del fallo che ne seguirono, ma senza espressioni razziste o discriminatorie. Ha riferito altresì che, nell’occasione, proteste ed insulti furono rivolti anche a lui ed al suo assistente.
L’assistente numero due ha precisato che, in occasione dell’infortunio del giocatore locale ad inizio gara, una ventina di sostenitori della Folgore si avvicinarono a lui, dietro la rete, insultandolo. Gli stessi rivolsero offese anche al giocatore autore del fallo e, dopo la ripresa del gioco, lo apostrofarono, urlando, pure con espressioni dal contenuto razzista. Le proteste e gli insulti nei confronti dell’assistente perdurarono per tutto il primo tempo della gara, ogni volta che il pallone si avvicinava a lui; nel contempo veniva fatto oggetto di lancio di ghiaia e di sputi.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro, il suo assistente e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• considerato che a norma dell’art. 11 del Codice di giustizia sportiva, “costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica” e che le società sono “responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione” da parte dei propri sostenitori;
• rilevato che, ai sensi del 3° comma della norma sopra richiamata, in caso di violazione, se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, si applica l’ammenda da € 500,00 ad € 20.000,00, salvo ulteriori e più gravi sanzioni;
• rilevato altresì che il 3° comma dell’art. 4 del Cgs stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori e che tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi;
• ritenuta provata, nel caso di specie, la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante, in ordine a tutti i fatti loro contestati, con le modalità puntualmente descritte dagli ufficiali di gara, che fanno propendere per una valutazione di non particolare gravità dei comportamenti discriminatori posti in essere dai sostenitori della Folgore;
• ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, alla luce altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio e della categoria di appartenenza della Società.
P.Q.M.
la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Folgore riduce ad € 1.200,00 (milleduecento/00) la sanzione dell’ammenda applicata alla medesima Società.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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