COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 26/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.C. RAPAGNANO avverso sanzioni merito gara Pinturetta – Rapagnano, del 6.11.2010 – Campionato Provinciale Juniores, girone “D” – Com. Uff. n. 29 del 10.11.2010 della Delegazione Provinciale di Fermo.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 76 del 26/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.C. RAPAGNANO avverso sanzioni merito gara Pinturetta – Rapagnano, del 6.11.2010 – Campionato Provinciale Juniores, girone “D” - Com. Uff. n. 29 del 10.11.2010 della Delegazione Provinciale di Fermo.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al sig. Silveri Vitaliano, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione fino 10 febbraio 2011, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo l’A.C. Rapagnano, deducendone l’eccessività e chiedendone, pertanto, la riduzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti effettivamente posti in essere dal Silveri.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Silveri, precisando di averlo allontanato, nel corso della gara, per insistite proteste nei suoi confronti. Dopo la notifica del provvedimento, lo insultava e lo minacciava reiteratamente, usando anche espressioni volgari e blasfeme ed agitando i pugni verso di lui. Fermato da alcuni giocatori della sua squadra, mentre usciva, peraltro con grande lentezza, continuava ad insultarlo, come pure una volta fuori dal campo. A fine gara, entrava nello spogliatoio riservato all’arbitro, sia pur con il suo permesso, per ancora insultarlo e minacciarlo, puntandogli anche il dito contro vicino al viso, prima di accogliere l’invito ad andarsene.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta provata la responsabilità del Silveri in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della sanzione, della quale pertanto deve essere data conferma, tenuto conto altresì del ruolo nell’occasione ricoperto dal tesserato;
• visto l’art. 19 del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Rapagnano ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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