COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 03/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. DUE EMME avverso decisioni merito gara Francavilla – Due Emme, del 13.11.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 69 del 17.11.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 03/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. DUE EMME avverso decisioni merito gara Francavilla – Due Emme, del 13.11.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 69 del 17.11.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al giocatore Metaj Ervis, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare, perché “espulso per somma di ammonizioni alla notifica del provvedimento insultava l’arbitro tentando di venire a vie di fatto con il pubblico”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Due Emme, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta esagerata alla luce della condotta effettivamente tenuta dal calciatore. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Metaj per doppia ammonizione. Alla notifica del provvedimento, questi, protestando, lo insultò più volte volgarmente. Nell’allontanarsi poi, lo stesso calciatore, rispose in ugual modo alle provocazioni del pubblico presente, avvicinandosi ad un cancello della recinzione del campo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in Camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a tre distinti comportamenti del calciatore Metaj; 1) espulsione per doppia ammonizione a seguito di falli di gioco; 2) reazione al conseguente provvedimento, rivolgendosi all’arbitro con espressioni offensive; 3) alterco con il pubblico presente che lo aveva provocato; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al giocatore Metaj, contrari ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di quattro giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dell’A.S. Due Emme ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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