COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 03/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ARIES TRODICA 04 avverso sanzioni merito gara Aries Trodica – Helvia Recina, del 13.11.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 69 del 17.11.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 03/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ARIES TRODICA 04 avverso sanzioni merito gara Aries Trodica – Helvia Recina, del 13.11.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 69 del 17.11.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - ammenda di € 600,00 all’A.S.D. Aries Trodica 04 per il comportamento dei propri sostenitori, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro; - squalifica per tre gare effettive al calciatore Gaspari Enrico, asseritamene tesserato per la reclamante, per il comportamento da questi tenuto nei confronti di un avversario e, dopo l’espulsione, dell’arbitro. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Aries Trodica 04, chiedendo, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della reclamante: - i sostenitori presenti, in effetti, durante ed al termine dell’incontro, inveirono contro l’arbitro, ma sempre nei limiti di un comportamento civile; - nell’intervallo, alcuni di essi insultarono il direttore di gara, ma nessuno tentò di scavalcare la rete di recinzione né gli sputò addosso; - il Gaspari venne espulso per un intervento falloso, anche se involontario e non violento, su un avversario e, alla fine dell’incontro, si rivolse all’arbitro per chiedere spiegazioni sull’espulsione, con qualche frase irriguardosa, ma senza minacce. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che i sostenitori locali: - lo insultarono volgarmente per tutta la durata dell’incontro; - al rientro negli spogliatoi, alla fine del primo tempo, uno di questi lo attinse con uno sputo colpendolo al braccio sinistro; - a fine gara, lo seguirono fino all'autovettura, insultandolo e minacciandolo. Quanto al calciatore Gaspari, ha riferito di averlo espulso per un fallo di gioco su un avversario; al termine della gara lo attese davanti alla porta dello spogliatoio e lo insultò e minacciò ripetutamente. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di Consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non sia meritevole di accoglimento. Dagli atti ufficiali e dalle dichiarazioni rese a questa Commissione dall’arbitro si evince chiaramente la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante, relativamente agli insulti rivolti al direttore di gara, durante ed al termine dell’incontro. Risulta altresì accertato che l’arbitro, allorchè si apprestava a raggiungere gli spogliatoi nell’intervallo dell’incontro, venne attinto da un sostenitore locale con uno sputo che lo colpì al braccio. Al riguardo, occorre richiamare la disposizione di cui al 3° comma dell’art. 4 del Cgs che stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa. Le modalità e la gravità specifica della condotta posta in essere dai sostenitori dell’odierna reclamante nei confronti del direttore di gara giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla Società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse. Quanto al calciatore Gaspari, è emerso che questi fu espulso per un fallo di gioco su un avversario e che al termine della gara insultò e minacciò ripetutamente l’arbitro. La sanzione applicatagli dal Giudice Sportivo appare pertanto corretta: una gara per l’espulsione e due per condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) del Cgs, con una sanzione minima complessiva quindi di tre giornate di squalifica effettive. P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Aries Trodica 04 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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