COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 03/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO C.S.R. TIRASSEGNO 95 avverso sanzioni merito gara Tirassegno 95 – Lapedona, del 27.2.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” – Com. Uff. n. 31 del 17.11.2010 della Delegazione Provinciale di Fermo. RECLAMO DEL SIG. MALASPINA PATRIZIO avverso sanzioni merito gara Tirassegno 95 – Lapedona, del 27.2.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” – Com. Uff. n. 31 del 17.11.2010 della Delegazione Provinciale di Fermo.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 03/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO C.S.R. TIRASSEGNO 95 avverso sanzioni merito gara Tirassegno 95 – Lapedona, del 27.2.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” - Com. Uff. n. 31 del 17.11.2010 della Delegazione Provinciale di Fermo. RECLAMO DEL SIG. MALASPINA PATRIZIO avverso sanzioni merito gara Tirassegno 95 – Lapedona, del 27.2.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” - Com. Uff. n. 31 del 17.11.2010 della Delegazione Provinciale di Fermo. Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Malaspina Patrizio, asseritamene tesserato per la Società C.S.R. Tirassegno 95, la sanzione della squalifica fino al 28 febbraio 2011 per il comportamento da questi tenuto, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione, con unico atto, hanno proposto rituale reclamo la C.S.R. Tirassegno 95 ed in proprio il tesserato sanzionato, chiedendo entrambi l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata, rilevatane comunque l’eccessività. A dire dei reclamanti, il Malaspina sarebbe stato espulso pur non avendo mai proferito frasi offensive nei confronti dell’arbitro; al termine dell’incontro poi, si sarebbe limitato a chiedergli spiegazioni per l’accaduto, sempre nel rispetto dei reciproci ruoli e senza mai offenderlo. Alla richiesta audizione, il reclamante Malaspina ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere allontanato il Malaspina per essere questi entrato una seconda volta sul terreno di gioco ed esservi trattenuto per protestare nei suoi confronti. Lo stesso, posizionatosi nello spazio antistante gli spogliatoi, continuò a disturbare lo svolgimento dell’incontro, costringendo l’arbitro ad intervenire tramite il capitano della sua squadra per allontanarlo; nell’occasione il Malaspina gli rivolse frasi irriguardose. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro ed il reclamante Malaspina; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • riuniti i procedimenti per evidenti motivi di connessione; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Malaspina si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, priva di contenuti di concrete minacce nei confronti dell’arbitro; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. in accoglimento dei gravami come innanzi proposti e riuniti, riduce la sanzione applicata al sig. Malaspina Patrizio al 31 dicembre 2010 Ordina restituirsi le tasse reclamo.
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