COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. PORTO D’ASCOLI avverso sanzioni merito gara Porto d’Ascoli – Monteprandonese, del 21.11.2010 – Campionato Provinciale Allievi, girone “T” – Com. Uff. n. 38 del 24.11.2010 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. PORTO D’ASCOLI avverso sanzioni merito gara Porto d’Ascoli – Monteprandonese, del 21.11.2010 – Campionato Provinciale Allievi, girone “T” - Com. Uff. n. 38 del 24.11.2010 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Cuomo Ciro, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Porto d’Ascoli, deducendone l’eccessività e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. A dire della reclamante il Cuomo, alla vista del cartellino rosso, rispose all’arbitro per stizza e non per offenderlo; si tolse poi la maglia e la gettò in terra dopo essere stato espulso e dopo aver percorso circa cento metri, ben lontano quindi dall’arbitro: con gesto di stizza e non irriguardoso. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il gesto del Cuomo di togliersi la maglia fu di stizza e non rivolto a lui. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del calciatore Cuomo sia stato ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S.D. Porto d’Ascoli e, per l’effetto, riduce al sofferto la squalifica del calciatore Cuomo Ciro. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it