COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. GROTTACCIA 2005 avverso sanzioni merito gara Grottaccia 2005 – Altapinus, del 6.11.2010 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “B” – Com. Uff. n. 64 del 10.11.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. GROTTACCIA 2005 avverso sanzioni merito gara Grottaccia 2005 – Altapinus, del 6.11.2010 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “B” – Com. Uff. n. 64 del 10.11.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Ciattaglia Sauro, asseritamene tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Grottaccia 2005, contestando in parte la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato. A dire della reclamante, il Ciattaglia si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’arbitro, mantenendosi a ragguardevole distanza e tenendo sempre le mani dietro la schiena: inizialmente usando toni urbani, successivamente insultandolo in quanto lo stesso non gli dava assolutamente ascolto. Nell’occasione, il direttore di gara subiva effettivamente una spallata, ma non dal Ciattaglia come erroneamente dallo stesso refertato, bensì dal massaggiatore Del Bianco Moreno, peraltro puntualmente, per questo, sanzionato dal Giudice Sportivo. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Ciattaglia, con le modalità puntualmente dallo stesso descritte. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. La tesi difensiva della società ricorrente, meramente assertiva, urta irrimediabilmente contro la precisa certificazione dell’accadimento da parte del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, che ha relazionato la sequenza incriminata in termini inequivocabili. La condotta del calciatore, di notevole gravità, perché contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di otto giornate di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo. Il ricorso pertanto va respinto. P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Grottaccia 2005 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it