COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA avverso sanzioni merito gara Unione Piazza Immacolata – Venarotta, del 20.11.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 74 del 24.11.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA avverso sanzioni merito gara Unione Piazza Immacolata – Venarotta, del 20.11.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 74 del 24.11.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - ammenda di € 500,00 all’A.S. Unione Piazza Immacolata per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro; - squalifica per due gare effettive ciascuno ai calciatori Garofani Luca, Giovannucci Domenico e Pieri Luca; - squalifica per tre gare effettive ciascuno ai calciatori Brunori Alessio e Tassi Davide, per il comportamento dagli stessi tenuto, dopo essere stati espulsi, nei confronti dell’arbitro; - squalifica fino al 30 giugno 2012 al calciatore Giantomassi Riccardo ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Cgs quale capitano della squadra; - squalifica fino al 29 marzo 2011 all’allenatore Fioravanti Ettore, per il comportamento da questi tenuto, durante ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro; - squalifica fino al 26 gennaio 2011 all’assistente di parte Giantomassi Umberto, per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo l’A.S. Unione Piazza Immacolata, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento delle sanzioni impugnate. A sostegno della propria richiesta, deduceva la reclamante che: - il direttore di gara non sarebbe stato nella condizione di vedere qualcuno lanciargli sputi da dietro le spalle e, comunque, non fu in grado di indicarne gli autori e la loro appartenenza; - il Fioravanti, al termine dell’incontro, si avvicinò all’arbitro al solo fine di chiedergli spiegazioni, in modo accorato e con tono di voce alto, ma senza proferire insulti e minacce e, soprattutto, senza spingerlo e strattonarlo in alcun modo; - il Giantomassi Umberto, nell’occasione, si preoccupò di proteggere l’arbitro, anche con il suo corpo, accompagnandolo sin dentro lo spogliatoio, proprio per il fatto che questi si tratteneva oltremodo sul campo senza ragione alcuna, esponendosi ad inutili rischi stante il clima di particolare tensione creatosi; - i calciatori Brunori e Tassi furono doppiamente ammoniti, ma senza motivazione alcuna da parte dell’arbitro; - il Giantomassi Riccardo, capitano della squadra, mai sferrò alcun calcio né colpì certo il direttore di gara; - fra i tesserati presenti nello spazio antistante gli spogliatoi, a fine gara, vi era pure il calciatore Olivieri Alberto, non in distinta, il quale avvicinatosi all’arbitro gli chiese chiarimenti ed in un momento di concitazione e confusione, venne anche a contatto accidentalmente con lui, ma senza conseguenze. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che: - i calciatori Brunori e Tassi, espulsi ciascuno per doppia ammonizione, dopo la notifica del relativo provvedimento, entrambi lo insultarono prima di abbandonare il terreno di gioco; - il tecnico Fioravanti, allontanato per proteste, al termine dell’incontro gli si pose davanti per protestare, finendogli addosso, insultandolo ma senza minacce, violenza o altro; - a fine gara, il Giantomassi Umberto, nell’occasione assistente arbitrale di parte, lo abbracciò ad un fianco, per impedirgli di annotare sul taccuino i calciatori da sanzionare, dicendogli di non scrivere nulla di quanto stava accadendo, spingendolo nel contempo verso lo spogliatoio, ove lo stesso continuò ad intimargli di tacere sull’accaduto; - nel tragitto dal campo agli spogliatoi, fu attinto da almeno tre sputi che lo colpirono alle spalle, da parte di tesserati, calciatori e/o dirigenti, ivi presenti e non individuati, ma di certo non sostenitori o sconosciuti. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preso atto che con il reclamo la Società ha comunicato altresì il nominativo del calciatore autore del fatto per il quale il capitano Giantomassi Riccardo è stato sanzionato a norma dell’art. 3, comma 2, del Cgs, questa Commissione ha provveduto a rimetterne gli atti al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche per quanto di competenza; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione della squalifica per due gare ciascuno applicata ai calciatori Garofani Luca, Giovannucci Domenico e Pieri Luca, in quanto inferiore al minimo e, quindi, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuti i calciatori Brunori e Tassi responsabili delle violazioni loro specificamente ascritte e gli stessi meritevoli della sanzione complessiva di tre giornate di gara, essendo stati espulsi ed avendo poi tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara, sanzionata ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) del Cgs peraltro nel minimo edittale; • ritenuto, alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro avanti questo Collegio, di dover annullare la delibera impugnata nella parte inerente la sanzione pecuniaria inflitta alla Società, essendo stati gli sputi attribuiti, con assoluta certezza, a tesserati, calciatori e/o dirigenti della reclamante, con esclusione quindi della responsabilità dei sostenitori; • ritenuto, al riguardo, di dover rimettere gli atti, ex art. 32, 9° comma, del Cgs alla Procura Federale della F.I.G.C. perché proceda agli accertamenti circa le modalità e l’autore o gli autori degli sputi subiti nell’occasione dall’arbitro; • ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica inflitta al tecnico Fioravanti essendo stato il suo comportamento ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto; • ritenuto il Giantomassi Umberto responsabile dei fatti ascrittigli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara, la cui gravità, soprattutto per il contenuto della gestualità, non consente l’invocata riduzione della sanzione inflittagli. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dall’A.S. Unione Piazza Immacolata, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione della squalifica per due gare ciascuno applicata ai calciatori Garofani Luca, Giovannucci Domenico e Pieri Luca, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva; - rimette gli atti al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche per quanto di competenza in ordine alla sanzione della squalifica del capitano Giantomassi Riccardo; - annulla la sanzione dell’ammenda applicata alla Società; - lo accoglie nella parte relativa alla squalifica inflitta al tecnico Fioravanti Ettore, per l’effetto riducendola al 24 dicembre 2010; - lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo. Invia gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. perchè proceda agli accertamenti circa le modalità e l’autore o gli autori degli sputi subiti nell’occasione dall’arbitro.
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