COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SAMPAOLESE avverso sanzioni merito gara Sampaolese – Serrana, del 27.11.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 78 del 1.12.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SAMPAOLESE avverso sanzioni merito gara Sampaolese – Serrana, del 27.11.2010 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 78 del 1.12.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla S.S. Sampaolese la sanzione dell’ammenda di € 200,00 per avere a fine gara permesso ad un estraneo di entrare nello spazio antistante gli spogliatoi tenendo un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Avverso la predetta sanzione ha inoltrato rituale reclamo la S.S. Sampaolese chiedendone l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione. A dire della reclamante, l’arbitro non fu mai oggetto di contestazione e nessun estraneo entrò nel recinto di gioco: solo un dirigente, preventivamente autorizzato dal direttore di gara, entrò per ritirare i documenti di identità di due calciatori impegnati in altro e successivo incontro. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, al termine dell’incontro in esame, un sostenitore locale e non il dirigente in precedenza autorizzato, entrò nello spazio antistante gli spogliatoi manifestando l’intenzione di colpire un giocatore della squadra avversaria. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta la particolare tenuità dei fatti ascritti al sostenitore della reclamante e, quindi, a questa medesima e che pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione dell’ammenda, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S. Sampaolese e, per l’effetto, riduce l’ammenda applicata alla medesima Società ad € 50,00 (cinquanta/00). Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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