COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 22/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. SETTEMPEDA avverso sanzione pecuniaria merito gara Palombese – Settempeda, del 4.12.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 82 del 10.12.2010.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 96 del 22/12/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO S.S.D. SETTEMPEDA avverso sanzione pecuniaria merito gara Palombese – Settempeda, del 4.12.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 82 del 10.12.2010.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla S.S.D. Settempeda la sanzione dell’ammenda di € 80,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori nei confronti dell’ufficiale di gara.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Settempeda, non contestando i fatti, ma asserendo che non furono i propri sostenitori a porre in essere le condotte sanzionate bensì quelli della squadra ospitante.
Concludeva chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione della sanzione impugnata.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di essere stato incessantemente insultato e minacciato da una decina di sostenitori della squadra ospitata, individuati con assoluta certezza, per tutta la durata dell’incontro.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori;
• ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e che, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e minacciosi;
• ritenuto, alla luce delle suesposte considerazioni, che la sanzione applicata dal primo Giudice alla Società debba essere confermata.
P.Q.M.
respinge il reclamo come innanzi proposto dalla S.S.D. Settempeda ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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