COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 22/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CERRETO CALCIO avverso decisioni merito gara Cameratese – Cerreto Calcio, del 6.11.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 69 del 17.11.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 22/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CERRETO CALCIO avverso decisioni merito gara Cameratese – Cerreto Calcio, del 6.11.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 69 del 17.11.2010. Il 6 novembre 2010 veniva disputato l’incontro del Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D”, Cameratese – Cerreto Calcio, gara che si concludeva con il risultato di 2 a 1. La società Cerreto Calcio inoltrava reclamo al Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche e, sull’assunto che l’incontro - iniziato alle ore 16,00 anziché alle ore 14,30, come da calendario, per la ritardata presentazione in campo dell’arbitro - non si fosse svolto regolarmente per la sopravvenuta scarsa visibilità, chiedeva l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Cameratese ovvero, in subordine, la sua ripetizione. L’adito Giudice Sportivo, ritenute le deduzioni della reclamante, in fatto ed in diritto, destituite di ogni fondamento, rigettava il gravame omologando il risultato maturato sul campo. Avverso la predetta delibera, ribadendo le argomentazioni già espresse in primo grado, ha inoltrato rituale reclamo la società Cerreto Calcio chiedendo, anche avanti questa Commissione: - l’annullamento della delibera impugnata; - l’aggiudicazione della gara a proprio favore; - in subordine, la ripetizione dell’incontro. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di avere dato inizio alla gara con circa un’ora ed un quarto di ritardo per cause esclusivamente a lui imputabili. L’incontro, iniziato alle ore 15,45 con luce naturale è continuato e terminato con luce artificiale, a suo giudizio, sufficiente. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati la reclamante e l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene il gravame infondato e quindi non meritevole di accoglimento. Le asserzioni della reclamante infatti non hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dall’ufficiale di gara avanti questa Commissione nell’espletata istruttoria e l’incontro in esame pertanto deve ritenersi essersi svolto, sotto l’aspetto considerato, in maniera del tutto regolare. Stando così le cose, la decisione impugnata si sottrae ad ogni censura e della stessa quindi deve darsi conferma. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società Cerreto Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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