COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 22/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SPORTING FOLIGNANO avverso sanzione merito gara Villa S. Giuseppe – Sporting Folignano, del 4.12.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “O” – Com. Uff. n. 42 del 7.12.2010 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 22/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SPORTING FOLIGNANO avverso sanzione merito gara Villa S. Giuseppe – Sporting Folignano, del 4.12.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “O” - Com. Uff. n. 42 del 7.12.2010 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Silvestrini Luca, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per il comportamento da questi tenuto, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Sporting Folignano, invocando, anche avanti questa Commissione, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato. A dire della reclamante, il Silvestrini, dopo l’espulsione, si sarebbe limitato a proferire frasi offensive nei confronti dell’arbitro, ma non avrebbe posto in essere l’ulteriore condotta contestatagli del taccuino, che sarebbe infatti caduto accidentalmente dalle mani del direttore di gara, senza colpo alcuno. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che mentre stava annotando il provvedimento di espulsione del Silvestrini per doppia ammonizione, lo stesso calciatore gli diede un colpo sul taccuino facendoglielo cadere a terra, proferendo altresì insulti e minacce nei suoi confronti. Al termine dell’incontro il ridetto calciatore gli porse le scuse per l’accaduto. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la condotta ascritta al calciatore Silvestrini e che la stessa debba essere stigmatizzata obiettivamente, in modo inequivoco, per il suo contenuto irriguardoso nei confronti del direttore di gara, priva tuttavia di qualsivoglia componente di violenza; • ritenuto che il comportamento posto in essere dal calciatore sanzionato, grave più per il contenuto della gestualità, che per le irrilevanti conseguenze, meriti un diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare, che può essere pertanto ridotta, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Sporting Folignano e, per l’effetto, riduce a quattro giornate di gara la squalifica del calciatore Silvestrini Luca. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it