COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 22/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTELUPONE CALCIO A 5 avverso sanzione pecuniaria merito gara Montelupone C5 – PGS Robur 1905, del 4.12.2010 – Campionato Regionale Juniores Calcio a Cinque. Girone “C” – Com. Uff. n. 81 del 7.12.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 22/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTELUPONE CALCIO A 5 avverso sanzione pecuniaria merito gara Montelupone C5 – PGS Robur 1905, del 4.12.2010 – Campionato Regionale Juniores Calcio a Cinque. Girone “C” – Com. Uff. n. 81 del 7.12.2010. Il reclamo non è ammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, in quanto sottoscritto dal sig. Fuselli Andrea, presidente della Società, temporaneamente inibito a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a rappresentare la società nell’ambito federale come da provvedimento pubblicato in data 1 dicembre 2010 sul Com. Uff. n.78 dal Comitato Regionale Marche. La Commissione P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Montelupone Calcio a 5 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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