COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 22/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SCHIETI avverso decisioni merito gara Macerata Feltria – Schieti, del 7.11.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 66 del 12.11.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 22/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SCHIETI avverso decisioni merito gara Macerata Feltria – Schieti, del 7.11.2010 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 66 del 12.11.2010. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, in merito all’incontro Macerata Feltria – Schieti, del 7 novembre 2010, valevole per il Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A”, valutando corretta la decisione dell’arbitro di proseguire la suddetta gara “pro forma” per i numerosi e ripetuti atti di aggressione verbale ed in un caso anche fisica, da questi subiti ad opera dei tesserati della squadra dello Schieti, infliggeva, tra le altre, le seguenti sanzioni: a) ammenda di € 80,00 e punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 a 0 alla S.S. Schieti; b) squalifica del calciatore Rossi Giacomo fino a tutto il 31 dicembre 2012; c) inibizione fino all’8 dicembre 2010 al sig. Cangini Leandro, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra. Avverso la predetta delibera ha inoltrato tempestivo reclamo la S.S. Schieti chiedendo, anche avanti questa Commissione: - l’annullamento dell’ammenda in quanto nessun fatto può essere ascritto ai propri sostenitori, forse scambiati dal direttore di gara con i locali; - l’annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara in quanto regolarmente portata a termine; - l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Rossi Giacomo in quanto esagerata e sproporzionata, essendosi lo stesso limitato a protestare nei confronti dell’arbitro peraltro nei limiti della correttezza. A sostegno della propria versione dei fatti, in via istruttoria, la reclamante chiedeva, oltre alla propria audizione, anche un confronto con il direttore di gara e produceva la ripresa filmata della gara contenuta in un DVD. La società Macerata Feltria, controinteressata, facendo pervenire giustificazione solo per la riunione del 14 u.s., mai compariva alla disposta audizione, nonostante i rinvii all’uopo ordinati da questa Commissione. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che: - al 46° minuto del secondo tempo, alla segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, alcuni calciatori dello Schieti lo accerchiarono protestando; - tra questi vi era anche il Rossi che gli diede una spinta facendogli fare uno o due passi indietro ed un pestone volontario al piede, procurandogli momentaneo dolore; - terminate le veementi proteste della generalità dei ridetti calciatori, anche per l’intervento del capitano, temendo per la sua incolumità, non adottò alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei tesserati responsabili, proseguendo la gara “pro forma”; - i sostenitori della squadra ospite, una quindicina, lo insultarono e minacciarono incessantemente dal quarto d’ora del primo tempo sino al termine dell’incontro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame relativamente alla sanzione applicata al dirigente Cangini Leandro in quanto inferiore al minimo e, quindi, non impugnabile ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; • considerato che non può darsi luogo al richiesto contraddittorio con l’ufficiale di gara per espresso divieto disposto dall’art. 34, 5° comma, del Cgs; • visionata la ripresa filmata contenuta sul DVD prodotto dalla reclamante, la quale tuttavia non ha fornito alcun significativo contributo probatorio al presente giudizio; • rilevato che la gara venne interrotta, per essere continuata “pro forma” dall’arbitro, per una grave situazione di obiettivo pericolo per la sua incolumità causata dal comportamento ostile e minaccioso dei tesserati dello Schieti, aggravato dal pestone ricevuto da uno dei predetti atleti, il calciatore Rossi Giacomo, che gli provocò dolore, e delicata al punto tale che lo stesso decise di non prendere provvedimenti disciplinari per non aggravarla; • ritenuto di condividere la decisione dell’arbitro, in quanto le circostanze dettagliatamente descritte negli atti sopra richiamati, concretizzarono senza dubbio motivi sufficienti a legittimare la prosecuzione “pro forma” della gara a norma dell’art. 64 delle NOIF; • ritenuta provata la responsabilità del calciatore Rossi in ordine ai fatti ascrittigli, il cui comportamento deve essere valutato come grave e deplorevole, ancorchè circoscritto, e che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione inflittagli solo alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, sia pur a fronte del permanere della sua responsabilità per come accertata; • ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori e per i quali la stessa è chiamata a rispondere a norma dell’art. 4, comma 3, del Cgs. P.Q.M. sul gravame come sopra proposto dalla S.S. Schieti, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione dell’inibizione applicata al dirigente Cangini Leandro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. b) del Cgs; - lo accoglie nella parte relativa alla squalifica del calciatore Rossi Giacomo e, per l’effetto, la riduce al 30 giugno 2011; - lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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