CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 giugno 2011 promosso da: A.S.D. San Cesareo Calcio, A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora, A.C.D. Anitrella e A.S.D. Ceccano / Federazione Italiana Giuoco Calcio, A.S.D. Lupa Frascati e A.S.D. Roccasecca Terra di San Tommaso

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 giugno 2011 promosso da: A.S.D. San Cesareo Calcio, A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora, A.C.D. Anitrella e A.S.D. Ceccano / Federazione Italiana Giuoco Calcio, A.S.D. Lupa Frascati e A.S.D. Roccasecca Terra di San Tommaso IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Cons. Bruno Mollica (Arbitro) Avv. Giovanni Rossi (Arbitro) riunito in conferenza personale del 13 giugno 2011 in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente L O D O nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 1342 del 17 maggio 2011) promosso da: A.S.D. San Cesareo Calcio, A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora, A.C.D. Anatrella e A.S.D. Ceccano, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, Presidente Arch. Guglielmo Carpentieri, Presidente Sig. Giovanni Fiorini, Presidente Sig. Alfredo Raponi e Presidente Sig. Felice Lucchetti, rappresentati e difesi dall’Avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Bologna, Via Dè Marchi n. 4/2 parti istanti Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio in persona del Presidente dott. Giancarlo Abete rappresentata e difesa dagli Avv. Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9; A.S.D. Lupa Frascati in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente Sig. Giannandrea Torsani rappresentata e difesa dagli Avv. Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone ed selettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli al Centro Direzionale – Isola A/7; A.S.D. Roccasecca Terra di San Tommaso in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente dott. Silvano Marsella rappresentata e difesa dagli Avv. Gianluca Giannichedda e Luca Miranda ed selettivamente domiciliata presso il loro studio in Cassino (FR) Via Enrico De Nicola n. 3 parti intimate FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 17 maggio 2011 (prot. n. 1342), le A.S.D. San Cesareo Calcio, Ginnastica e Calcio Sora, Anitrella e Ceccano (di seguito, per brevità, anche “istanti”, “ricorrenti” o le “parti istanti”), presentavano al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale” o “TNAS”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche FIGC, la “parte intimata”) per sentire “…annullare e/o revocare la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con C.U. n. 90/CND del 12.5.201, confermando la penalizzazione di n. 8 (otto) punti in classifica nei confronti dell’A.S.D. Lupa Frascati e di n. 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica nei confronti dell’A.S.D. Roccasecca Terra di San Tommaso da scontarsi nella corrente stagione sportiva nel campionato di Eccellenza – Girone B – C.R. Lazio, così come statuito dalla Commissione Disciplinare territoriale c/o Comitato Lazio con C.U. n. 133/LND del 21.4.2011…”. Con la decisione di cui al C.U. n. 90/CND del 12 maggio 2011, la Commissione Disciplinare Nazionale aveva accolto l’appello della A.S.D. Lupa Frascati e della A.S.D. Roccasecca Terra di San Tommaso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale, che, con decisione pubblicata il 21 aprile 2011, infliggeva alle predette società, rispettivamente, la sanzione della penalizzazione di otto punti in classifica e di tre punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre l’ammenda, rispettivamente di euro 1.500 e di euro 1000, per avere utilizzato come calciatore il sig. Alessandro Ambrosi che rivestiva, contemporaneamente, la qualità di Presidente della società A.S.D. LO.FRA., non potendo quest’ultimo tesserarsi per società diverse dalla sua e associate alla stessa Lega. La Commissione Disciplinare Nazionale rilevava, altresì, “la irritualità dell’intervento spiegato dalla ASD San Cesareo Calcio, non essendo la interveniente parte del procedimento e non essendo previsto dalla norma l’intervento di chi sia risultato estraneo agli atti del procedimento.” Le parti istanti chiedevano la nomina di un arbitro unico e ogni opportuno provvedimento ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Codice. Con provvedimento in data 18 maggio 2011 prot. n. 1363, il Presidente del TNAS, visto l’art. 25, comma 4, del Codice dava termine alla FIGC e alla A.S.D Lupa Frascati e alla A.S.D. Roccasecca Terra di San Tommaso fino al 25 maggio 2011 per la costituzione ex art. 12 del Codice e riduceva a un terzo il termine per la pronuncia del lodo. Con memoria depositata in data 24 maggio 2011 prot. n. 1408, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto delle domande tutte proposte dalle parti istanti, perché inammissibili e, in via subordinata, infondate «…Con refusione, inoltre, delle spese tutte…» e chiedeva, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Codice, la nomina dei componenti del Collegio da parte del Presidente del TNAS. con atto depositato in data 24 maggio prot. n. 1412 si costituiva la A.S.D. Lupa Frascati che concludeva per il rigetto delle domande tutte proposte dalle parti istanti perché inammissibili e, comunque, infondate. Con atto depositato in data 25 maggio 2011 prot. n. 1414 si costituiva la A.S.D. Roccasecca Terra di San Tommaso che concludeva per l’incompetenza del TNAS e, in via subordinata, per la nomina del Collegio arbitrale da parte del Presidente del TNAS ex art. 7 del Codice, comunque, per la dichiarazione di inammissibilità e/o inaccoglibilità dell’istanza per difetto di legittimazione attiva o per carenza di interesse ad agire; nel merito per il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la condanna delle parti istanti per lite temeraria. Con lettera in data 25 maggio 2011 prot. n. 1418 le parti intimate rinunciavano al termine di cui all’art. 13, comma 1, del Codice e chiedevano la più celere fissazione dell’udienza di discussione, in considerazione dell’imminente inizio delle gare di spareggio valide sia per la promozione nel campionato nazionale di serie D, sia per il mantenimento del titolo sportivo di Eccellenza regionale. Con provvedimento in data 25 maggio 2011 prot. n. 1416 il Presidente del TNAS, considerato che la controversia proposta comportava, per il suo carattere inscindibile, l’instaurazione di un litisconsorzio necessario, deliberava di comporre il Collegio arbitrale con il Cons. Bruno Mollica, l’Avv. Gabriella Palmieri e il Dott. Giovanni Rossi, individuando il Presidente del Collegio arbitrale nella persona dell’Avv. Gabriella Palmieri. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 13 giugno 2011. Nel corso dell’udienza l’Avv. Grassani dichiarava che la A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora e la A.C.D. Anitrella non avevano più interesse nella prosecuzione della controversia e, pertanto, dichiarava che intendevano rinunciarvi. Nel corso della predetta udienza, inoltre, le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Nel corso dell’udienza, le parti, inoltre, autorizzavano congiuntamente il Collegio Arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l’esposizione dei motivi della decisione. Il Collegio arbitrale, dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto del principio del contraddittorio e rassegnare le proprie conclusioni, si riservava la decisione. Con verbale in data 13 giugno 2011 prot. n. 1518, il Collegio Arbitrale pronunciava il dispositivo, comunicandolo contestualmente alle parti. DIRITTO 1. Preliminarmente il Collegio ritiene di esaminare l'eccezione sollevata da tutte le parti intimate relativa all'inammissibilità dell'istanza arbitrale per difetto di legittimazione attiva delle società istanti. E' circostanza pacifica, perché non contestata dalle parti, che la vicenda oggetto del presente giudizio arbitrale scaturisce dal procedimento disciplinare promosso nei confronti delle società A.S.D. Lupa Frascati e A.S.D. Roccasecca Terra di San Tommaso, originato dall'esposto presentato dalla A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora e dalla A.S.D. San Cesareo Calcio innanzi al competente Comitato Regionale Lazio, al fine di segnalare la posizione irregolare del calciatore Ambrosi e del suo tesseramento da parte di Lupa Frascati e Roccasecca Terra di San Tommaso. La Commissione Disciplinare Nazionale aveva qualificato, nella decisione impugnata nel presente giudizio arbitrale, "irrituale l'intervento spiegato dalla ASD S.Cesareo, non essendo l'interveniente parte del procedimento e non essendo previsto dalla norma l'intervento di chi sia risultato estraneo agli atti del procedimento". Tale assunto trova conforto nella giurisprudenza amministrativa (sentenza n. 2474/08 del TAR Lazio, Sezione Terza Ter), la quale ha applicato il "principio consolidato per cui il procedimento disciplinare non configura posizioni di controinteresse, ha natura duale, dando luogo a un rapporto bilaterale intercorrente tra ente procedente e soggetto incolpato". Il terzo non e', quindi, titolare di una posizione qualificata che ne delinea la legittimazione al ricorso nell'ambito di un procedimento, quale quello disciplinare, espressione di una potestà punitiva. Il Collegio ritiene che, dalla ricognizione delle disposizioni vigenti, in particolare, dall'art. 33, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, collocato nel Titolo IV “Norme generali del procedimento” e intitolato “reclami di parte e ricorsi di Organi federali”, il quale prevede che “nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica”; e dagli articoli 41 e 42 dello stesso Codice (in prosieguo C.G.S.), collocati nel Titolo V “Procedimento per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale e economica”, che disciplinano il primo il “Giudizio” e il secondo i “Gravami”, i quali disciplinano, rispettivamente, l’istanza per la partecipazione al dibattimento dei terzi portatori di interessi indiretti di cui al citato art. 33, comma 3, che non abbiano esercitato la facoltà di reclamo e la proponibilità dell’appello da parte dei terzi che abbiano un interesse, si evinca che la presenza dei terzi interessati e' prevista solo nei procedimenti per violazione dell'art. 7 del C.G.S. (illecito sportivo). Dallo stesso chiaro disposto normativo richiamato risulta che si tratta di norma di stretta interpretazione, insuscettibile, pertanto, sia di applicazione analogica, sia di applicazione estensiva ai casi in essa non espressamente contemplati. Tale valenza normativa, come si e' detto, immediatamente deducibile dall'inequivoco dettato normativo, trova conferma - con argomentazione a contrario - nella mancata riproduzione nel Codice della norma di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, del Regolamento della Camera di Conciliazione e arbitrato per lo sport approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 1303 del 3 febbraio 2005 e successive modificazioni; norma che disciplinava, appunto, le modalità di autorizzazione all'intervento del soggetto titolare di "un interesse individuale e diretto". La mancata riedizione di una disposizione di analogo tenore nel Codice e' espressione del potere discrezionale di regolamentazione finalizzato alla tutela di interessi riconosciuti come meritevoli (e, pertanto, e' inconferente il richiamo delle parti istanti alla precedente giurisprudenza della Camera arbitrale). Si tratta all'evidenza di una lacuna ordinamentale che non può essere colmata in via di interpretazione della normativa attualmente in vigore attraverso un'operazione meramente esegetica. Ne deriva che, in carenza nell'ordinamento vigente, di strumenti procedimentali che consentano l'accesso alla giustizia arbitrale da parte dei terzi interessati, che non rientrano nel novero dei soggetti individuati dal Codice quali titolari di posizioni che legittimano alla proposizione dell'istanza arbitrale, i terzi interessati stessi non possono azionare le proprie pretese innanzi a questo Tribunale. 2. Attesa la complessità e la novità delle questioni trattate, il Collegio Arbitrale ritiene di compensare fra le parti il pagamento delle spese del procedimento e delle spese per assistenza difensiva che liquida in euro 750,00 (settecento cinquanta/00); e di porre a carico della A.S.D. San Cesareo Calcio e della A.S.D. Ceccano, con il vincolo di solidarietà, il pagamento dei diritti del Collegio arbitrale, che liquida in complessivi € 3.000 (tremila/00) e al rimborso delle spese documentate dal Collegio arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 1. prende atto della rinuncia all’istanza arbitrale presentata dalla A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora e dalla A.C.D. Anitrella nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della A.S.D. Lupa Frascati e della A.S.D. Roccasecca Terra di San Tommaso, così come formalizzata all’udienza del 13 giugno 2011; 2. dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato proposta dalla A.S.D. San Cesareo Calcio e dalla A.S.D. Ceccano nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della A.S.D. Lupa Frascati e della A.S.D. Roccasecca Terra di San Tommaso in carenza – nel vigente ordinamento – di strumenti procedimentali per l’accesso al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; 3. compensa tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; 4. pone a carico della A.S.D. San Cesareo Calcio e della A.S.D. Ceccano, con il vincolo di solidarietà, il pagamento dei diritti del Collegio arbitrale, liquidati in complessivi € 3.000 (tremila/00); 5. pone a carico della A.S.D. San Cesareo Calcio e della A.S.D. Ceccano il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; 6. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 13 giugno 2011 e sottoscritto in numero di sei originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. Così deciso in Roma, il giorno 13 giugno 2011, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di sette originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Bruno Mollica F.to Giovanni Rossi
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