CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 giugno 2011 promosso da: Pallalcesto Amatori Udine SpA / Federazione Italiana Pallacanestro e Basket Barcellona Srl

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 giugno 2011 promosso da: Pallalcesto Amatori Udine SpA / Federazione Italiana Pallacanestro e Basket Barcellona Srl IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Aurelio Vessichelli (Presidente) Dott. Giovanni Palazzi (Arbitro) Cons. Maria Elena Raso (Arbitro) nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2719 del 7 dicembre 2010) promosso da: Pallalcesto Amatori Udine spa, con sede in Udine, Via P.Sarpi 18/6, codice FIP 014543, cf 02101520308, in persona del legale rappresentante pro tempore dott Alessandro Zakelj rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Adami con studio in Udine, Via Morpurgo 34 parte istante contro Federazione Italiana Pallacanestro, con sede in Roma, Via Vitorchiano n.113 in persona del legale rappresentante pro tempore Il Presidente federale Dino Meneghin, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Guido Valori e dall’ Avv. Paola M.A. Vaccaro presso lo studio dei quali ha eletto domicilio in Roma, Viale delle Milizie n.106 parte intimata e contro Basket Barcellona Srl, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Roma n.220, cf 90013720835, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Tommaso Donato, rappresentata e difesa dall’ l’Avv. Enrico Cassì presso il cui studio ha eletto domicilio in Ragusa, Via Archimede n.18 altra parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 7 dicembre 2010 (prot. n. 2719), la Pallalcesto Amatori Udine spa (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità,“Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito, per brevità, anche FIP, la “parte intimata”) e nei confronti della Basket Barcellona srl (di seguito, per brevità, anche Barcellona o “ l’altra parte intimata”) per chiedere “ la riforma del provvedimento della Corte Federale FIP dd 8/11/10,comunicata (o) per esteso in data 26711/10, comunicato ufficiale del 08/11/10 n.10 con conseguente conferma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale pubblicato su CU n.193 dd 4/10/10 (con il quale) la gara n.405 fra Sigma Barcellona (Barcellona Basket) e Snaidero Basket (Pallalcesto Amatori Udine) veniva omologata con risultato di 0 – 20 per la posizione irregolare del 2^ aiuto allenatore sig. Tromboli Francesco ex artt. 41 Reg. Es. Gare, 16, 40 ter, 42 RG”. La Commissione Giudicante Nazionale ebbe a rigettare il reclamo proposto dalla Barcellona Basket avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo Nazionale aveva omologato la gara con il risultato di 0 – 20 (a favore della Pallalcesto, odierna istante) anziché con il risultato conseguito sul campo di 83 – 67 (a favore della Barcellona Basket). La Corte Federale adita in appello dalla stessa Barcellona accoglieva parzialmente l’impugnazione, disponendo l’omologazione della gara con il risultato acquisito sul campo e l’irrogazione della penalizzazione di un punto in classifica per la società Barcellona Basket. Con memoria depositata in data 23 dicembre 2010 prot. n. 2896, si costituiva la FIP, che, previa eccezione di incompetenza del TNAS, concludeva in via preliminare e pregiudiziale per la inammissibilità della istanza e per il rigetto delle domande tutte, con conferma del provvedimento della Corte federale n.10 del 2010, vittoria di spese, competenze e onorari di difesa. Con memoria depositata in data 28 dicembre 2010, prot. N. 2898 si costituiva la Basket Barcellona srl che concludeva in primis per il rigetto di ogni pretesa avanzata dall’odierna istante perché, tra l’altro, inammissibile ed infondata; con il medesimo atto la Barcellona proponeva “ appello incidentale (domanda riconvenzionale)” volto alla revoca del punto di penalizzazione irrogato dalla Corte federale con conferma dell’omologazione del risultato conseguito sul campo di 83 – 67 della gara contro la società odierna parte istante. La parte istante e la FIP, richiamandosi entrambe all’art.13 del Codice (“ replica della parte istante alla domanda riconvenzionale”) depositano brevi memorie rispettivamente con prot. n.0010 del 3 gennaio 2010 e prot. n. 2918 del 30 dicembre 2010. Con provvedimento in data 4 gennaio 2011 prot. n. 0012, il Presidente del TNAS, considerato che la controversia proposta comporta, per il suo carattere inscindibile, l’instaurazione di un litisconsorzio necessario, visto l’art. 7 comma 1 del Codice, deliberava di comporre il Collegio arbitrale con il Dott. Giovanni Palazzi, la Cons. Maria Elena Raso e l’Avv. Aurelio Vessichelli individuando il Presidente del Collegio arbitrale nella persona dell’Avv. Aurelio Vessichelli. A seguito della rituale accettazione degli arbitri, il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 30 marzo 2011. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Il Collegio Arbitrale concedeva alle parti termine sino all’8 aprile 2011 per il deposito di memorie sull’eccezione di incompetenza del TNAS sollevata dalla FIP e fino al 15 aprile 2011 per il deposito di repliche. Il Collegio arbitrale fissava, l’udienza di discussione per il 19 aprile 2011. Con le memorie autorizzate depositate nei termini concessi, le parti ribadivano le argomentazioni già svolte negli atti introduttivi, sviluppandole, confutando le argomentazioni svolte dalle parti avverse, insistendo nelle conclusioni già rassegnate. All’udienza del 30 marzo 2011, le parti avevano autorizzato congiuntamente il Collegio Arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l’esposizione dei motivi della decisione. Il Collegio arbitrale, dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto del principio del contraddittorio e rassegnare le proprie conclusioni, si riservava la decisione. Con verbale in data 19 aprile 2011, il Collegio Arbitrale pronunciava il dispositivo, comunicandolo contestualmente alle parti. DIRITTO Preliminarmente va esaminata la censura sollevata dalla Barcellona Basket nella memoria di costituzione e ribadita negli atti successivi, di inammissibilità dell’istanza di arbitrato per difetto di sottoscrizione della parte in base al disposto dell’art.9 n.1 lett.i) del Codice. Ritiene il Collegio che la censura vada respinta. L’istanza di arbitrato risulta sottoscritta dal difensore della Pallalcesto Amatori Udine munito di rituale procura sottoscritta dalla parte. In difetto di specifica previsione del Codice che commini in tal caso espressamente la sanzione della nullità dell’istanza di arbitrato perché mancante della sottoscrizione della parte, detta sottoscrizione risulta essere atto meramente formale allorquando l’istanza di arbitrato risulti munita di rituale procura a mezzo della quale la parte delega il difensore a farsi rappresentare, conferendogli ogni facoltà prevista dalla legge, valendo altresì nella fattispecie anche il principio generale di conservazione degli atti contenuto nell’art.159 c.p.c. (in senso conforme lodo A.S.I. Isola Farnese e Sig. Emanuele Bellarosa FIGC; lodo A.S. Buguggiate FIGC LND; lodo Sig. Stefano Morandi FIGC)lodo Sig. Ciro Immobile Sig. Alessio Genovese) Il Collegio deve quindi esaminare l’eccezione formulata dalla FIP nella memoria di costituzione e ribadita negli atti suceessivi, di inammissibilità dell’istanza per incompetenza del TNAS : la materia oggetto della controversia sfuggirebbe al sindacato arbitrale, non trattandosi di materia contenziosa ma dell’omologazione di una gara. La difesa della FIP sostiene che l’omologazione di un risultato di gara è intangibile una volta giudicato dal giudice sportivo e che non va confusa la contestazione sulla omologazione del risultato di gara con la contestazione circa la penalità irrogata.perchè sarebbe di tutta evidenza che la Pallalcesto non ha alcuna legittimazione poiché “ non destinataria di provvedimenti penalizzanti, che sono stati irrogati al Barcellona, sono definitivi e non possono essere ulteriormente posti in discussione dalla parte che non li patisce. Ritiene il Collegio che l’eccezione vada rigettata. L’istanza di arbitrato della Pallalcesto non ha ad oggetto l’omologazione intesa quale provvedimento di certificazione di gara, bensì rilevando nella fattispecie, l’applicazione di un provvedimento sanzionatorio che, a causa dell’accertata posizione irregolare del secondo aiuto allenatore della Basket Barcellona nella gara contro l’odierna istante, faceva applicare dal Giudice Sportivo Nazionale non il risultato sportivo conseguito sul campo di 83 – 67 a favore della Barcellona ma la sconfitta O -20 del Barcellona contro la Pallalcesto. Il ricorso della Barcellona veniva respinto in primo grado e parzialmente accolto dalla Corte federale che, incidendo sulla misura della sanzione, omologava il risultato che aveva visto vincere sul campo la Barcellona, al contempo irrogando alla Barcellona un punto di penalizzazione. Trattasi evidentemente di controversia che riguarda nella sostanza l’irrogazione di uno o più punti di penalizzazione con conseguenze dirette sulla posizione in classifica del Barcellona Basket e della Pallalcesto, controversia che il TNAS per la sua funzione tipica ha competenza a conoscere. (in senso conforme, da ultimo, lodo A.D. C.S. Alberto Galli Federazione Italiana Pallacanestro e Axa Robur et Fides S.S.D. proprio in tema di annullamento di omologazione di risultato, del 29 aprile 2010). Secondo l’ art. 70 del Regolamento di Giustizia FIP, inoltre, la Corte federale è competente a decidere in grado di appello dei ricorsi rivolti contro le decisioni della Commissione giudicante. Ne consegue, trattandosi di provvedimento del Giudice sportivo, che la Corte federale ha nella specie conosciuto della controversia in esame in grado di appello, con la conseguente ammissibilità del ricorso in esame, avverso la decisione di quest'ultima. Nel merito, l’istanza della Pallalcesto è infondata e va rigettata confermando, per l’effetto, la decisione impugnata della Corte federale FIP. La circostanza di fatto della posizione irregolare del Sig. Triboli, iscritto a referto come secondo aiuto allenatore con funzioni di rilevamento dati tecnici (scorer), in assenza della qualifica necessaria è stata oggetto di corretto accertamento e di altrettanto congruo inquadramento normativo sia da parte della Corte federale che della Commissione Giudicante Nazionale. Condivide altresì il Collegio la considerazione che, in presenza di una irregolarità non particolarmente rilevante e sostanzialmente ininfluente sugli esiti dell’incontro (come avrebbe potuto esserlo irregolarità sanzionate allo stesso modo dall’art.52 R.E. Gare che rinvia alle sanzioni degli artt. 16, 40 ter e 42 R.G.), la sanzione della sconfitta a tavolino con il risultato 0 – 20 è risultata per il Basket Barcellona vincitore sul campo per 83 – 67, ben più grave di una penalizzazione in classifica. Il richiamo contenuto nell’art.41 comma 4 R.E. agli articoli 16, 40 ter e 42 R.G. può legittimamente valutarsi quale rinvio fisso alle tre tipologie di sanzioni previste dalle predette norme e non anche al regime applicabile alle stesse nelle altre ipotesi che sono invece specificamente elencate negli articoli 40 ter e 42 R.G. e come tale consente che possa, nella fattispecie essere applicata la sanzione meno afflittiva della penalizzazione di un punto in classifica per la Barcellona Basket responsabile dell’irregolarità accertata dal giudice sportivo. Il Collegio Arbitrale ritiene sussistente nel caso in esame l’opportunità di addivenire nella sede arbitrale ad interpretazione meno esasperate che mirino a preservare per quanto possibile il risultato sportivo conquistato sul campo o a scostarsi da quello il meno possibile. L’istanza della Pallalcesto va pertanto respinta. Per gli stessi motivi che fanno ritenere al Collegio corretto l’iter argomentativo svolto dalla Corte federale, la domanda riconvenzionale della Barcellona Basket è parimenti da respingere. Attesa la complessità delle questioni trattate e il principio di soccombenza, il Collegio Arbitrale ritiene di compensare le spese del procedimento e per assistenza difensiva e di porre a carico della Pallalcesto Amatori Udine spa, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale che liquida complessivamente in euro 6.000,00 (seimila/00) e il rimborso delle spese documentate dal Collegio arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge, se dovuti. P.Q.M. Il Collegio arbitrale all’unanimità definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. Respinge l’eccezione di inammissibilità dell’istanza di arbitrato formulata dalla Basket Barcellona nonchè l’eccezione di incompetenza formulata dalla Federazione Italiana Pallacanestro. 2. Rigetta nel merito l’istanza di arbitrato e, per l’effetto, conferma il provvedimento della Corte Federale FIP n.10 (CU n.284 dell’8.11.2010). 3. Compensa tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva. 4. Pone a carico della Pallalcesto Amatori Udine SpA, con vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione. 5. Pone a carico della Pallalcesto Amatori Udine SpA il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. 6. Dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato in conferenza personale degli arbitri in data 27 giugno 2011 e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Aurelio Vessichelli F.to Giovanni Palazzi F.to Maria Elena Raso
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