COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 30/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR DONATUCCI MAURIZIO, CALCIATORE DELLA ASD FARESINA, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16,LETTERA L, E 29 DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO, PER ESSERE STATO INSERITO NEL FOGLIO CENSIMENTO 2010 – 2011 ED INDICATO NELLE LISTE UFFICIALI DI GARA DELLA A.S.D. FARESINA, CON LA QUALIFICA DI MASSAGGIATORE, SEPPUR IN CARENZA DEI REQUISITI PREVISTI E, QUINDI, DEI TITOLI ABILITATIVI PROFESSIONALI, COSÌ COME RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE; – DEL SIG. LIBERATOSCIOLI ETTORE, PRESIDENTE DELLA A.S.D. FARESINA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL CGS, IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. PER AVER CONSENTITO AL SIG. PALOMBARO GIUSEPPE, NELLA STAGIONE 2010 – 2011, DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA A.SD. FARESINA, PUR NON ESSENDO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ E, IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L, E 29 DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO, PER AVER CONSENTITO AL SIG. DONATUCCI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI MASSAGGIATORE DELLA SOCIETÀ, PUR NON AVENDONE TITOLO ED ABILITAZIONE, COME DALLO STESSO DICHIARATO IN FASE ISTRUTTORIA E CON TALE QUALIFICA ESSERE INSERITO NELLE DISTINTE DELLE GARE UFFICIALI DI CAMPIONATO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D FARESINA LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI RISPETTIVAMENTE AL PRESIDENTE, AL PROPRIO TECNICO ED AL PROPRIO CALCIATORE.
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