COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 30/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR DONATUCCI MAURIZIO, CALCIATORE DELLA ASD FARESINA, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16,LETTERA L, E 29 DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO, PER ESSERE STATO INSERITO NEL FOGLIO CENSIMENTO 2010 – 2011 ED INDICATO NELLE LISTE UFFICIALI DI GARA DELLA A.S.D. FARESINA, CON LA QUALIFICA DI MASSAGGIATORE, SEPPUR IN CARENZA DEI REQUISITI PREVISTI E, QUINDI, DEI TITOLI ABILITATIVI PROFESSIONALI, COSÌ COME RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE; – DEL SIG. LIBERATOSCIOLI ETTORE, PRESIDENTE DELLA A.S.D. FARESINA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL CGS, IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. PER AVER CONSENTITO AL SIG. PALOMBARO GIUSEPPE, NELLA STAGIONE 2010 – 2011, DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA A.SD. FARESINA, PUR NON ESSENDO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ E, IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L, E 29 DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO, PER AVER CONSENTITO AL SIG. DONATUCCI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI MASSAGGIATORE DELLA SOCIETÀ, PUR NON AVENDONE TITOLO ED ABILITAZIONE, COME DALLO STESSO DICHIARATO IN FASE ISTRUTTORIA E CON TALE QUALIFICA ESSERE INSERITO NELLE DISTINTE DELLE GARE UFFICIALI DI CAMPIONATO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D FARESINA LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI RISPETTIVAMENTE AL PRESIDENTE, AL PROPRIO TECNICO ED AL PROPRIO CALCIATORE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 30/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIGNOR DONATUCCI MAURIZIO, CALCIATORE DELLA ASD FARESINA, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16,LETTERA L, E 29 DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO, PER ESSERE STATO INSERITO NEL FOGLIO CENSIMENTO 2010 – 2011 ED INDICATO NELLE LISTE UFFICIALI DI GARA DELLA A.S.D. FARESINA, CON LA QUALIFICA DI MASSAGGIATORE, SEPPUR IN CARENZA DEI REQUISITI PREVISTI E, QUINDI, DEI TITOLI ABILITATIVI PROFESSIONALI, COSÌ COME RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE; - DEL SIG. LIBERATOSCIOLI ETTORE, PRESIDENTE DELLA A.S.D. FARESINA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL CGS, IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. PER AVER CONSENTITO AL SIG. PALOMBARO GIUSEPPE, NELLA STAGIONE 2010 – 2011, DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA A.SD. FARESINA, PUR NON ESSENDO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ E, IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETTERA L, E 29 DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO, PER AVER CONSENTITO AL SIG. DONATUCCI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI MASSAGGIATORE DELLA SOCIETÀ, PUR NON AVENDONE TITOLO ED ABILITAZIONE, COME DALLO STESSO DICHIARATO IN FASE ISTRUTTORIA E CON TALE QUALIFICA ESSERE INSERITO NELLE DISTINTE DELLE GARE UFFICIALI DI CAMPIONATO; - DELLA SOCIETÀ A.S.D FARESINA LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI RISPETTIVAMENTE AL PRESIDENTE, AL PROPRIO TECNICO ED AL PROPRIO CALCIATORE. Con nota del 26.4.11, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con raccomandata a.r. del 06.6.11, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 27.06.11, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. All’udienza compariva per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché l’Avv. Aldo Mancini per tutti i soggetti deferiti e, personalmente, sig. Ettore Liberatoscioli, il presidente della società A.S.D. Faresina. I soggetti deferiti chiedevano, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione delle sanzioni su richiesta della parte, sanzioni che venivano concordate con la procura nella misura di: giorni quaranta di squalifica per il calciatore Donatucci Maurizio; mesi 2 di inibizione per il sig. sig. Ettore Liberatoscioli e € 400,00 di ammenda per la Società A.S.D. Faresina. La Commissione ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, visto l’art. 23 C.G.S., DELIBERA a richiesta delle parti, di infliggere giorni quaranta di squalifica al calciatore Donatucci Maurizio; mesi due di inibizione al sig. sig. Ettore Liberatoscioli e € 400,00 di ammenda alla Società A.S.D. Faresina. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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