COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 29/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 230 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sigg. PELIZZONI ROBERTO e THAHASAJ ROLAND, collaboratori della S.S.D. Unione Calcio Casalese e S.S.D. UNIONE CALCIO CASALESE – camp. Regionale Giovanissimi

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 29/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 230 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sigg. PELIZZONI ROBERTO e THAHASAJ ROLAND, collaboratori della S.S.D. Unione Calcio Casalese e S.S.D. UNIONE CALCIO CASALESE – camp. Regionale Giovanissimi Con nota 6.6..2011 N. 9480/401, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il sig. PELIZZONI ROBERTO, della violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all’ art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. ed in riferimento alla Sezione 3.1, punto A, del C.U. 2010/2011 del S.G.S., per avere nel corso della stagione sportiva 2010/2011 assunto la conduzione tecnica (allenatore) della squadra giovanissimi regionali per la soc. S.S.D. UNIONE CALCIO CASALESE s.r.l., in assenza della prescritta abilitazione, circostanza ulteriormente aggravata dal fatto di essere stato, in precedenza, destinatario di un formale diniego da parte del Presidente del C.R.E.R., su di una apposita richiesta di deroga per lo svolgimento di tale attività; - il sig. THANASAJ ROLAND, della violazione di cui all’art. 1, comma 1,del C.G.S., in relazione agli artt. 61, comma 1, e 66, comma 4, delle N.O.I.F., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere sottoscritto le distinte ufficiali di gara (dal 19.9.2010 al 16.1.2011) della squadra giovanissimi regionali per la soc. S.S.D. UNIONE CALCIO CASALESE s.r.l., nelle quali dichiarava, sotto la propria responsabilità, che il sig. Pelizzoni Roberto, indicato quale allenatore, era regolarmente tesserato per tale funzione, malgrado, invece, il medesimo, non ne avesse titolo in quanto sprovvisto della necessaria qualifica del Settore Tecnico; - la società S.S.D. UNIONE CALCIO CASALESE s.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ed ai propri tesserati, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, la S.S.D. UNIONE CALCIO CASALESE ha inviato una memoria difensiva in cui, fra l’altro, afferma che, nel luglio 2010, aveva fatto richiesta di deroga al Presidente del C.R.E.R. e che, agendo in perfetta trasparenza e buona fede, “non è stato disatteso alcun provvedimento formale in quanto la mancata risposta, non pervenuta per eventuali disguidi postali o altro, ci ha lasciati in uno stato di dubbio, ma il curriculum del sig. Pelizzoni lasciava ben sperare per un soluzione positiva”. Chiede almeno di sospendere il deferimento, in attesa di accertamenti. Con altra lettera la S.S.D. UNIONE CALCIO CASALESE ha chiesto di essere sentita, ed è presente all’odierno dibattimento con un proprio rappresentante che, si richiama alla memoria presentata ed informa che il sig. PELIZZONI, all’inizio del corrente anno ha conseguito l’abilitazione ad allenatore di base. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la inibizione per mesi 4 del sig. PELIZZONI ROBERTO, la inibizione per mesi 2 del sig. THANASAJ ROLAND e l’ammenda di € 400 per la S.S.D. UNIONE CALCIO CASALESE. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale e le argomentazioni svolte dal rappresentante della S.S.D. UNIONE CALCIO CASALESE; - precisato che nell’ordinamento federale non trova accoglimento l’istituto del silenzio-assenso; - valutato che i comportamenti messi in atto dai sigg. PELIZZONI e THANASAJ integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per la A.S.D. UNIONE CALCIO CASALESE ; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig. PELIZZONI ROBERTO, la inibizione per mesi 2 , al sig. THANASAJ ROLAND la inibizione per mesi 2 ed alla S.S.D. UNIONE CALCIO CASALESE l’ammenda di € 250.
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