COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 30/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 65 – Procura Federale – Deferimento del signor Massimiliano Riccetti, dirigente A.P.D. Colli di Luni, per violazione dell’art. 1/1 C.G.S. – deferimento della società A.P.D Colli di Luni per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S. Con atto del 12 maggio 2011 il Vice Procuratore Federale ha deferito:

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 30/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 65 - Procura Federale - Deferimento del signor Massimiliano Riccetti, dirigente A.P.D. Colli di Luni, per violazione dell'art. 1/1 C.G.S. - deferimento della società A.P.D Colli di Luni per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S. Con atto del 12 maggio 2011 il Vice Procuratore Federale ha deferito: 1. Massimiliano Riccetti, all’epoca dei fatti dirigente della società A.P.D. Colli di Luni, per rispondere della violazione dell’art. 1/1 C.G.S. in relazione agli artt. 33 del regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e 96 delle NOIF, per aver posto in essere attività illecite onde consentire il mancato premio di preparazione del calciatore Bendovskyy Vladislav, più specificatamente per aver provveduto ad inviare alla Commissione premi di preparazione una dichiarazione di rinuncia a tale premio ad opera della società di ultima militanza del calciatore, redatta su carta intestata non ufficiale della società e recante firma del legale rappresentante non autentica; 2. la società A.P.D. Colli di Luni, a titolo di responsabilità oggettiva, a’ sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., nella violazione ascritta al proprio dirigente. All’odierna riunione il legale rappresentante della società A.P.D. Colli di Luni ha depositato istanza di patteggiamento a’ sensi dell’art. 23 C.G.S. In proposito la Commissione Disciplinare Territoriale ha adottato la seguente ordinanza: La Commissione disciplinare territoriale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società APD Colli di Luni, tramite il proprio presidente, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [pena base per la Società APD Colli di Luni, sanzione dell’ammenda di € 300,00 (euro trecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 200,00 (euro duecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione del fatto come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua, P.Q.M. la Commissione disciplinare territoriale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta società. Il dibattimento si è quindi aperto per quanto addebitato al dirigente Massimiliano Riccetti, il quale, benché avvisato, non si è presentato in giudizio e non si è avvalso della facoltà di depositare memorie difensive. All’odierna udienza, la Procura Federale, rappresentata dall’avv. Marco Stefanini, ha chiesto con l’accoglimento del deferimento l’applicazione della sanzione dell’inibizione temporanea del signor Massimiliano Riccetti per mesi sei. Poiché l’istruttoria della Procura porta a ritenere ampiamente provata la responsabilità disciplinare dell’incolpato con riguardo all’addebito mossogli nell’atto di deferimento, la sanzione che questa Commissione ritiene equo comminare è quella risultante dal dispositivo, applicata tenendo conto dell’entità del fatto che appare di una certa gravità perché racchiudente comportamenti dolosi. P.Q.M la Commissione Disciplinare dispone l’applicazione a carico del signor Massimiliano Riccetti della sanzione dell’inibizione temporanea per anni uno e infligge all’A.P.D. Colli di Luni la sanzione dell’ammenda per € 200,00. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it