COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 212 del 30/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. BADIA TEDALDA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 SEGUITO GARA VALCONCA/BADIA TEDALDA DEL 21.5.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 200 del 1.6.2011).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 212 del 30/06/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO U.S. BADIA TEDALDA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 SEGUITO GARA VALCONCA/BADIA TEDALDA DEL 21.5.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” –
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 200 del 1.6.2011).
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’U.S. Badia Tedalda l’ammenda di € 1.500,00 per il comportamento dei propri sostenitori, nel corso dell’incontro, nei confronti degli ufficiali di gara, degli Organi federali e di un calciatore della squadra avversaria con contenuti discriminatori ed, infine, per il lancio di alcuni petardi nelle vicinanze della recinzione del campo.
Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Badia Tedalda chiedendone, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione.
Deduceva la società che i propri sostenitori:
- contestando soprattutto una decisione tecnica dell’assistente arbitrale, si resero responsabili di cori offensivi, ma non minacciosi;
- non proferirono ingiuria alcuna nei confronti degli Organi federali;
- lanciarono due petardi, ma lontano dal terreno di gioco e dalla tribuna;
- in numero esiguo ed estranei alla società, espressero il loro disappunto nei confronti di un giocatore “di colore” della squadra avversaria “in maniera disdicevole e soprattutto incivile”, anche, tuttavia, a seguito del comportamento provocatorio ed antisportivo di questi.
Al riguardo, la reclamante asseriva che alcuni dirigenti, dalla tribuna, intervennero immediatamente, redarguendo i quattro o cinque autori del coro, dissociandosi e condannando l’accaduto, porgendo le proprie scuse e la massima solidarietà al calciatore ed alla società del Valconca.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che:
- i petardi furono fatti scoppiare in spazi fuori dal campo per destinazione e di gioco, ove non c’era nessuno;
- la bottiglietta lanciata in campo era quasi vuota;
- le espressioni discriminatorie proferite da alcuni sostenitori ospiti nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria, iniziati all’inizio del secondo tempo, scemarono verso la fine della gara.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta provata la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante, in ordine ai fatti loro contestati, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro nell’espletata istruttoria che, quanto ai comportamenti discriminatori, fanno ritenere attendibile la versione fornita dalla reclamante in ordine all’asserito intervento di alcuni dirigenti presenti;
• ritenuto, pertanto, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto della non particolare gravità dei fatti in esame e della categoria di appartenenza della Società.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Badia Tedalda, per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 400,00 (quattrocento/00).
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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