COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 212 del 30/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. POTENZA PICENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CENTO MARCO SEGUITO GARA POTENZA PICENA/CAGLIESE CALCIO DEL 5.6.2011 PLAY-OFF CAMPIONATO PROMOZIONE (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 204 dell’8.6.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 212 del 30/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. POTENZA PICENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CENTO MARCO SEGUITO GARA POTENZA PICENA/CAGLIESE CALCIO DEL 5.6.2011 PLAY-OFF CAMPIONATO PROMOZIONE (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 204 dell’8.6.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Cento Marco, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti degli ufficiali di gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Potenza Picena, contestando la veridicità del referto arbitrale, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione inflittagli. A dire della reclamante, alcuna frase minacciosa ed offensiva è stata rivolta all’arbitro ed al suo assistente né quest’ultimo è stato spintonato. A sostegno della propria versione dei fatti la reclamante produceva il DVD della ripresa audiovisiva della gara. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso, al 32° minuto del secondo tempo, il calciatore Cento, poiché si avvicinava ad un suo assistente insultandolo e minacciandolo, mostrandogli il pugno, spingendolo con il proprio petto fino a farlo indietreggiare per alcuni passi. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti; • rigettate le ulteriori richieste istruttorie della reclamante in quanto ritenute superflue stante la chiarezza e la precisione con la quale i fatti sono stati descritti dall’arbitro nel rapporto di gara e nella sua audizione, tanto da non richiedere ulteriori approfondimenti di sorta; • ritenuto che la spinta all’assistente arbitrale deve essere ricompresa – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta ingiuriosa, minacciosa ed irriguardosa tenuta nell’occasione dal giocatore, avendo altresì usato espressioni offensive in forma tale da ricomprendervi anche il direttore di gara; • ritenuto che, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva, sanzione adeguata a tale condotta risulta essere la squalifica per cinque giornate di gara. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Potenza Picena e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Cento Marco a cinque giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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