• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 3 Luglio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. Paolo
GIRARDI, vice presidente della BIELLESE 1902 S.S.D.R.L., per
rispondere della violazione degli artt. 94, 95, 100 NOIF e 39
Statuto LND, della BIELLESE 1902 S.S.D.R.L. per rispondere ai
sensi dell’art. 4 del CGS a titolo di responsabilità oggettiva della
violazione ascritta al proprio tesserato, del sig. Federico MOTTA,
presidente della VALLE CERVO U.S.D., per rispondere della
violazione degli artt. 94, 95, 100 NOIF e 39 Statuto LND, della
VALLE CERVO U.S.D. per rispondere ai sensi dell’art. 4 del CGS a
titolo di responsabilità oggettiva della violazione ascritta al
proprio tesserato
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 3 Luglio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. Paolo
GIRARDI, vice presidente della BIELLESE 1902 S.S.D.R.L., per
rispondere della violazione degli artt. 94, 95, 100 NOIF e 39
Statuto LND, della BIELLESE 1902 S.S.D.R.L. per rispondere ai
sensi dell’art. 4 del CGS a titolo di responsabilità oggettiva della
violazione ascritta al proprio tesserato, del sig. Federico MOTTA,
presidente della VALLE CERVO U.S.D., per rispondere della
violazione degli artt. 94, 95, 100 NOIF e 39 Statuto LND, della
VALLE CERVO U.S.D. per rispondere ai sensi dell’art. 4 del CGS a
titolo di responsabilità oggettiva della violazione ascritta al
proprio tesserato
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 12.5.10, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione
Disciplinare il sig. Paolo GIRARDI, vice presidente della BIELLESE 1902 S.S.D.R.L., per
rispondere della violazione degli artt. 94, 95, 100 NOIF e 39 Statuto LND, avendo questi
ceduto alla società VALLE CERVO il giocatore Tommaso Talpo che risultava tesserato
per altra società, nonché la società BIELLESE 1902 a titolo di responsabilità oggettiva per
la violazione addebitata al sig. Girardi; deferiva altresì il sig. Federico MOTTA, presidente
della VALLE CERVO U.S.D., per rispondere della violazione degli artt. 94, 95, 100 NOIF
e 39 Statuto LND, per avere acquisito il giocatore Tommaso Talpo, tesserato per altra
società, nonché la VALLE CERVO U.S.D. per rispondere ai sensi dell’art. 4 del CGS a
titolo di responsabilità oggettiva della violazione ascritta al proprio presidente.
All’udienza del 18.6.2010, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv.
Carpinteri in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. Paolo Girardi, mentre non
comparivano gli altri deferiti.
Informato l’incolpato della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma
dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti), lo stesso
richiedeva procedersi con il giudizio, affermando di avere ceduto alla U.S.D. VALLE
CERVO, in prestito e non a titolo definitivo, a fronte di un corrispettivo di € 500,00, il
giocatore Tommaso Talpo, ritenendo lo stesso di proprietà della Biellese.
Il Sostituto Procuratore Federale concludeva con la richiesta di applicazione delle
sanzioni dell’inibizione per mesi sei al sig. Girardi ed al sig. Motta, della sanzione
dell’ammenda di € 2.000,00 alla società Biellese e della sanzione di € 1.000,00 alla
società VALLE CERVO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti del presente procedimento, risulta documentalmente provato che:
-In data 21.8.2009 il sig. Tommaso Talpo, calciatore tesserato per la società Biellese,
veniva trasferito a titolo definitivo alla società Borgosesia Calcio;
-In data 18.9.2009 il sig. Talpo veniva nuovamente ceduto, in prestito e quindi a titolo
temporaneo, dalla società Borgosesia alla società Biellese;
-In data 17.12.2009 veniva richiesto all’Ufficio Tesseramenti il Trasferimento a titolo
definitivo del sig. Talpo dalla società Biellese alla U.S.D. Valle Cervo; la richiesta di
trasferimento veniva respinta con nota del 20.1.2010, in quanto il tesseramento del sig.
Talpo per la Biellese era soltanto temporaneo.
Inoltre dall’esame delle deposizioni rese dai sigg.ri Girardi Paolo e Federico Motta,
nonché del sig. Ugo Talpo, padre di Tommaso Talpo, risulta inequivocabilmente provato
e confermato che il giocatore era stato ceduto in prestito dalla Biellese alla Valle Cervo,
per un corrispettivo di e 500,00, presumibilmente in vista di una cessione a titolo
definitivo.
La Commissione Disciplinare, alla luce di quanto sopra, ritiene pertanto acclarate le
responsabilità per i fatti ascritti al sig. Paolo Girardi e Federico Motta, in violazione degli
artt. 94, 95 e 100 NOIF, 39 Statuto LND, che vietano accordi di carattere economico tra
società dilettantistiche e che inibiscono il trasferimento a titolo definitivo od anche solo
temporaneo (art. 100 NOIF) di un calciatore più di una volta nello stesso periodo.
Dalla responsabilità dei tesserati sopra sopra indicati, ai sensi dell’art. 4 C.G.S., ne
consegue la responsabilità oggettiva delle società alle quali gli stessi appartengono od
appartenevano all’epoca dei fatti.
In base alle suesposte argomentazioni, tenuto conto del grado di responsabilità di ciascun
deferito nella commissione degli illeciti contestati, la Commissione Disciplinare
COSI’ DELIBERA
-Commina al sig. Paolo Girardi, vice presidente della BIELLESE 1902 S.S.D.R.L., la
sanzione dell’inibizione per mesi quattro, ovverosia fino al 31.10.2010.
-Commina alla BIELLESE 1902 S.S.D.R.L. la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00.
-Commina al sig. Federico Motta, presidente della U.S.D. VALLE CERVO, la sanzione
dell’inibizione per mesi tre, ovverosia fino al 30.9.2010.
-Commina alla U.S.D. VALLE CERVO la sanzione dell’ammenda di € 500,00.
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Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. Paolo
GIRARDI, vice presidente della BIELLESE 1902 S.S.D.R.L., per
rispondere della violazione degli artt. 94, 95, 100 NOIF e 39
Statuto LND, della BIELLESE 1902 S.S.D.R.L. per rispondere ai
sensi dell’art. 4 del CGS a titolo di responsabilità oggettiva della
violazione ascritta al proprio tesserato, del sig. Federico MOTTA,
presidente della VALLE CERVO U.S.D., per rispondere della
violazione degli artt. 94, 95, 100 NOIF e 39 Statuto LND, della
VALLE CERVO U.S.D. per rispondere ai sensi dell’art. 4 del CGS a
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