COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 24 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società BORGOMANERO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 17 della Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 3.9.2010 in riferimento alla gara BORGOMANERO – SALUZZO del 30.08.2009 valida per la Coppa Italia di Eccellenza
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 24 Settembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Ricorso della Società BORGOMANERO avverso la decisione del Giudice Sportivo
pubblicata sul comunicato ufficiale n. 17 della Comitato Regionale Piemonte Valle
d’Aosta del 3.9.2010 in riferimento alla gara BORGOMANERO – SALUZZO del
30.08.2009 valida per la Coppa Italia di Eccellenza
Con il ricorso in oggetto la Società BORGOMANERO censura la sanzione inflitta dal Giudice
Sportivo al proprio allenatore ERBETTA Giampiero (squalifica per mesi due), chiedendone
l’annullamento ovvero la riduzione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del proprio
tesserato. Essa, però, si limita a contestare genericamente il contenuto del referto arbitrale che,
non si deve dimenticare, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di
tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in alcun modo superabile quanto
in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31 lett. a2), a3, a 4) C.G.S. conferisce agli
organi di giustizia sportiva. Né quanto detto può essere superato attraverso il confronto richiesto
con il direttore di gara in quanto trattasi di mezzo di di prova non ammissibile.
Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Commissione ritiene che esse
non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di specie, risulta chiaro,
preciso e circostanziato.
La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi, equa e giusta e merita la conferma.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso.
Dispone l’incameramento della tassa di reclamo pari a Euro 130,00 che risulta versata.
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