COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 24 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor OLIVA Adrian Roberto per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 co.1 e 10 comma 2 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 11 bis NOIF

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 24 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor OLIVA Adrian Roberto per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 co.1 e 10 comma 2 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 11 bis NOIF Con atto del 1.6.2010 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il signor OLIVA Adrian Roberto, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva avendo falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2009-2010 per la società A.S.D. DEPORTIVO FUTSAL senza averne titolo. Il presente procedimento trae origine dalla nota del 23.11.2009 con cui l’Ufficio tesseramento ha segnalato alla Procura Federale l’irregolarità relativa alla richiesta di tesseramento presentata dalla società A.S.D. DEPORTIVO FUTSAL del calciatore OLIVA Adrian Roberto, cittadino argentino nato il 4.10.1972, cui era allegata dichiarazione sottoscritta dal medesimo in cui affermava di “non essere mai stato tesserato per nessuna società estera”. Viceversa, nella nota della Asociacion de Futbol Argentino in data 19.11.2009 si afferma che il predetto calciatore è risultato essere precedentemente tesserato con la società CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO YUPANQUI. Nella seduta 17 SETTEMBRE 2010, avanti a questa Commissione è comparso l’avv. Maurizio GORIA, in rappresentanza della Procura Federale. Non è comparso il calciatore deferito. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva a carico dell’OLIVA Adrian Roberto la sanzione della squalifica per mesi sei. MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti descritti nell’atto di deferimento sono documentalmente provati ed integrano le violazioni addebitate all’OLIVA. La sanzione richiesta dal rappresentante della Procura Federale appare congrua alla gravità del fatto: vista l’età non più giovane del calciatore incolpato, il medesimo va ritenuto pienamente consapevole della falsità della dichiarazione sottoscritta. P. Q. M. La Commissione Disciplinare applica al giocatore OLIVA Adrian Roberto alias BELLOTTI Adrian Roberto la sanzione della squalifica per mesi sei.
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