COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 30 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla U.S.D. MONFERRATO avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara MONFERRATO – COLLINE ALFIERI DON BOSCO disputata il 19/09/10 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone D. (C.U. n° 23 del 21/09/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 30 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla U.S.D. MONFERRATO avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara MONFERRATO – COLLINE ALFIERI DON BOSCO disputata il 19/09/10 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone D. (C.U. n° 23 del 21/09/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta). Con il reclamo in oggetto, la U.S.D. MONFERRATO contesta le decisioni assunte dal Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 23 del 21/09/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, e si duole dell’eccessiva entità della squalifica, per quattro gare effettive, inflitta al proprio giocatore BRACCO Fabio. La Società reclamante, senza addurre alcun valido motivo atto a determinare una riduzione della squalifica, quale unico motivo a sostegno della tesi difensiva fa presente che il calciatore in questione ha militato nei professionisti senza riportare sanzioni così gravi. Nel suo rapporto di gara l’arbitro riferisce che, al 16° del secondo tempo, decretava l’espulsione del calciatore in questione perché colpiva con un pugno al volto un giocatore avversario nel tentativo di interrompere un’azione avversaria. Lo stesso giocatore, dopo essersi allontanato dal terreno di gioco, continuava ad insultare la terna arbitrale. Le contestazioni, genericamente avanzate dalla società reclamante e, soprattutto, non pertinenti, non sono idonee a contrastare la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara nel proprio puntuale e circostanziato rapporto, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, e devono, quindi, essere disattese. Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale, ritenendo incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice sportivo, RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla U.S.D. MONFERRATO, perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per quattro gare effettive inflitta al giocatore BRACCO Fabio.
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