COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 8 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società A.D. F.C. SANFRE’ avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 13 del 23.9.2010 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara F.C. SANFRE’ – GSR FERRERO disputata in data 17.9.2010, Campionato di Terza Categoria – Girone C
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 8 Ottobre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della società A.D. F.C. SANFRE’ avverso decisione del Giudice
Sportivo inclusa in C.U. n. 13 del 23.9.2010 della Delegazione
Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara F.C. SANFRE’ – GSR
FERRERO disputata in data 17.9.2010, Campionato di Terza Categoria -
Girone C
Con ricorso inviato in data 25.9.2010 la Società F.C. SANFRE’ si duole del provvedimento con cui
il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile, per omessa allegazione dell’attestato dell’invio di
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copia alla controparte, il reclamo proposto per irregolare posizione del giocatore avversario
CALZETTA Antonio, nella gara indicata in oggetto.
La società ricorrente non motiva l’impugnazione limitandosi ad allegare la medesima
documentazione asseritamente già allegata al reclamo al Giudice di primo grado in cui compare
l’attestazione di cui sopra.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, a norma dell’art. 46 comma 6 C.G.S., “…L’attestazione
dell’invio deve essere allegata al reclamo” e pertanto la mancata produzione del documento
comporta l’inammissibilità del ricorso.
Nel caso di specie, si ritiene che, pur avendo provato in questa sede di aver tempestivamente
inviato copia del primo reclamo alla GSR FERRERO, la richiesta attestazione non sia stata
allegata al reclamo medesimo. Ciò si deduce sia dalla mancanza di riferimenti a documenti allegati
o a destinatari “per conoscenza” nel primo ricorso, sia dalla mancata denuncia, nel successivo
reclamo a questa Commissione, di smarrimenti di documenti o erroneo esame degli stessi da parte
del Giudice Sportivo.
Va infine ricordato che, a norma dell’art. 36 comma 7 C.G.S. “ Con il reclamo di seconda istanza
non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti
all’Organo di prima istanza”
Il provvedimento impugnato merita, pertanto, piena conferma.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società F.C. SANFRE’ dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa
tassa che non risulta versata
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