COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 8 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società A.D. F.C. SANFRE’ avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 13 del 23.9.2010 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara F.C. SANFRE’ – GSR FERRERO disputata in data 17.9.2010, Campionato di Terza Categoria – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 8 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società A.D. F.C. SANFRE’ avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 13 del 23.9.2010 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara F.C. SANFRE’ – GSR FERRERO disputata in data 17.9.2010, Campionato di Terza Categoria - Girone C Con ricorso inviato in data 25.9.2010 la Società F.C. SANFRE’ si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile, per omessa allegazione dell’attestato dell’invio di Pag. 5 1 / 27 copia alla controparte, il reclamo proposto per irregolare posizione del giocatore avversario CALZETTA Antonio, nella gara indicata in oggetto. La società ricorrente non motiva l’impugnazione limitandosi ad allegare la medesima documentazione asseritamente già allegata al reclamo al Giudice di primo grado in cui compare l’attestazione di cui sopra. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, a norma dell’art. 46 comma 6 C.G.S., “…L’attestazione dell’invio deve essere allegata al reclamo” e pertanto la mancata produzione del documento comporta l’inammissibilità del ricorso. Nel caso di specie, si ritiene che, pur avendo provato in questa sede di aver tempestivamente inviato copia del primo reclamo alla GSR FERRERO, la richiesta attestazione non sia stata allegata al reclamo medesimo. Ciò si deduce sia dalla mancanza di riferimenti a documenti allegati o a destinatari “per conoscenza” nel primo ricorso, sia dalla mancata denuncia, nel successivo reclamo a questa Commissione, di smarrimenti di documenti o erroneo esame degli stessi da parte del Giudice Sportivo. Va infine ricordato che, a norma dell’art. 36 comma 7 C.G.S. “ Con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti all’Organo di prima istanza” Il provvedimento impugnato merita, pertanto, piena conferma. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società F.C. SANFRE’ dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata
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