COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 21 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla U.S.D. VIRTUS SALUGGESE avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara VIRTUS SALUGGESE – BRANDIZZO disputata il 3/10/10 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria-Girone D. (C.U. n° 26 del 5/10/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 21 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla U.S.D. VIRTUS SALUGGESE avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara VIRTUS SALUGGESE – BRANDIZZO disputata il 3/10/10 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria-Girone D. (C.U. n° 26 del 5/10/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta). Con il reclamo in oggetto, la U.S.D. VIRTUS SALUGGESE contesta le decisioni assunte dal Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 26 del 5/10/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta e si duole dell’eccessiva durata della squalifica, per quattro gare effettive, inflitta al proprio giocatore PISASALE Michele. La Società reclamante sostiene che l’eccessiva severità adottata nel suo provvedimento dal Giudice sportivo è basata su una ricostruzione dei fatti riportata in modo inesatto dall’arbitro che ha diretto la gara VIRTUS SALUGGESE – BRANDIZZO, disputata il 3/10/10 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria-Girone D, e ne chiede una riduzione in quanto ritiene che il direttore di gara abbia equivocato sul comportamento del giocatore. Secondo la versione dei fatti esposta dalla Società, il giocatore PISASALE Michele avrebbe ingenuamente afferrato la divisa dell’arbitro per mimare l’intervento appena subito in cui era stato afferrato per la maglia. Pag. 4 7 / 29 Nel suo rapporto l’arbitro riferisce che, al 23° del secondo tempo,a gioco fermo, il giocatore PISASALE Michele lo apostrofava con fare totalmente irrispettoso, urlandogli frasi offensive da distanza ravvicinata e trattenendolo per la divisa. Le contestazioni, genericamente avanzate e non supportate da alcun riscontro probatorio, contrastando in maniera netta con la descrizione dell’episodio esposta dal direttore di gara nel proprio puntuale rapporto, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere disattese. Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale, ritenendo incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice sportivo, RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla U.S.D. VIRTUS SALUGGESE, perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per quattro gare effettive inflitta al giocatore PISASALE Michele.
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