COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 21 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor ASCIONE Vincenzo, Arbitro effettivo presso la sez A.I.A. di Novara per rispondere della violazione di cui all’art. 1 co.1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 21 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor ASCIONE Vincenzo, Arbitro effettivo presso la sez A.I.A. di Novara per rispondere della violazione di cui all’art. 1 co.1 C.G.S. Con atto del 20.7.2010 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il signor ASCIONE Vincenzo, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva mettendo in atto, in seguito alla gara GRANOZZESE – VESPOLATE del 4.10.2009, un tentativo di richiesta di una somma di denaro al fine di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti della società GRANOZZESE. Il presente procedimento trae origine da una delibera di questa Commissione Disciplinare in cui si dava atto che, nel corso dell’istruttoria relativa al reclamo proposto dalla società GRANOZZESE avverso le decisioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara sopra indicata, il giocatore CENTRELLA Angelo, tesserato per la società ricorrente, aveva dichiarato di essere stato avvicinato dall’arbitro il quale gli avrebbe lasciato intendere che un eventuale risarcimento avrebbe evitato di procedere giudizialmente nei confronti della Società. Nel corso delle accurate indagini svolte dalla Procura Federale, venivano escusse tutte le persone in gado di riferire sui fatti: In particolare, il sig. ASCIONE affermava di non aver mai conosciuto il CENTRELLA e di non aver avuto alcun rapporto con il medesimo successivamente alla gara. SORRENTINO Antonio, giocatore della GRANOZZESE, già ritenuto da questa Commissione responsabile delle lesioni arrecate all’arbitro, ha riferito che il lunedì o il martedì successivo alla gara, un suo collega di lavoro, ex arbitro, ha incontrato l’ASCIONE il quale gli aveva confidato che era sua intenzione farla pagare al responsabile delle lesioni patite. CENTRELLA Angelo, giocatore della GRANOZZESE, ha ribadito e precisato quanto già riferito a questa Commissione ovverosia che la sera stessa della gara riceveva una telefonata dalla zia la quale gli raccontava di essere stata contattata dall’arbitro il quale chiedeva di poter avere un colloquio con lui. Il medesimo, il giorno successivo, il martedì ed il mercoledì si presentava presso il suo posto di lavoro, accennava al fatto che li avrebbe rovinati ed inoltre gli faceva sapere tramite un collega che, se la società gli dava dei soldi, avrebbe ritirato la denuncia. Il sig. CENERINI Diego, Presidente della GRANOZZESE, confermava quanto dichiarato dal CENTRELLA per averlo appreso dal medesimo e precisava che la richiesta dell’arbitro al proprio giocatore per non iniziare la causa era di € 50 per ogni gara che non avrebbe potuto arbitrare a causa delle lesioni patite. Il sig. DI CORATO Vincenzo, ex arbitro, oggi collega di lavoro del SORRENTINO, riferiva di conoscere l’ASCIONE e di essere stato interpellato da lui una decina di giorni dopo la gara. Dopo averlo reso edotto sull’accaduto, il direttore di gara dichiarava che l’avrebbe fatta pagare cara al responsabile. Nella seduta 15 ottobre 2010, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Mario CARPENTERI, in rappresentanza della Procura Federale e l’arbitro deferito Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva a carico dell’ASCIONE Vincenzo la sanzione della squalifica per mesi sei.. Il sig. ASCIONE negava i fatti, rimarcava i contrasti tra le fonti d’accusa e produceva documentazione relativa al procedimento penale scaturito in seguito ai fatti avvenuti durante la gara. MOTIVI DELLA DECISIONE Al fine di evitare gli equivoci verificatisi nel corso delle indagini, va innanzi tutto premesso che, oggetto del presente deferimento, sono unicamente i presunti tentativi messi in atto dall’arbitro ASCIONE Vincenzo di chiedere somme di denaro, a titolo di ristoro dei danni subiti prescindendo dalle normali procedure. I gravi fatti accaduti nel corso della gara GRANOZZESE – VESPOLATE, sono già stati valutati e sanzionati da questa Commissione Disciplinare e non possono formare oggetto di nuovo giudizio. Così definito l’ambito del presente procedimento, si ritiene che l’ASCIONE vada dichiarato esente da responsabilità in ragione dell’insufficienza e contraddittorietà delle fonti d’accusa. Le dichiarazioni del CENTRELLA che, in sede di decisione sul reclamo della GRANOZZESE erano sembrate serie e meritevoli di essere verificate, sono apparse meno credibili. Infatti, non si comprende perché l’ASCIONE, dopo essersi recato per ben tre volte a conferire personalmente con il giocatore avrebbe poi formulato l’illecita richiesta tramite un terzo. Va altresì osservato che, neppure avanti al rappresentante della Procura Federale, viene indicato il nominativo del collega asseritamente contattato dall’ASCIONE, né, soprattutto, viene ribadito il tenore di detta richiesta. Inoltre, non si può affermare che le dichiarazioni del giocatore trovino riscontro nel racconto del Presidente CENERINI, il quale sarebbe stato costantemente tenuto informato dal CENTRELLA dell’accaduto. Il Presidente era infatti presente all’audizione del proprio tesserato avanti alla Commissione Disciplinare e, pertanto, la sua deposizione – indiretta sui fatti oggetto di incolpazione – non è idonea a riscontrare fatti e circostanze non più riferite da chi le ha vissute in prima persona. Palesemente inidonee a suffragare un giudizio di responsabilità, sono, infine, le dichiarazioni rese dal DI CORATO. In effetti, l’ex arbitro riferisce di semplici minacce che l’ASCIONE avrebbe rivolto suo tramite al SORRENTINO senza alcun cenno a richieste di denaro. Tuttavia, sulla realizzazione di tale condotta, che comunque integrerebbe una violazione dell’art. 1 C.G.S., è lecito esprimere seri dubbi attesa l’evidente contraddizione tra i due testi circa il momento in cui si sarebbe verificato il fatto (il lunedì o il martedì successivo alla gara secondo il SORRENTINO, una decina di giorni dopo la gara secondo il DI CORATO). P. Q. M. La Commissione Disciplinare dichiara l’arbitro ASCIONE Vincenzo esente da responsabilità in relazione agli addebiti ascritti.
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