COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 del 15 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della DELEGAZIONE PROVINCIALE V.C.O. avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 90 del 18.6.2010 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara DELEGAZIONE PROVINCIALE NOVARA – DELEGAZIONE PROVINCIALE V.C.O. Torneo disputata in data 17.6.2010, Torneo delle Delegazioni provinciali e distrettuali “Portigliatti” Cat. Giovanissimi.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 3 del 15 Luglio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Ricorso della DELEGAZIONE PROVINCIALE V.C.O. avverso
decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 90 del 18.6.2010
del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione
alla gara DELEGAZIONE PROVINCIALE NOVARA - DELEGAZIONE
PROVINCIALE V.C.O. Torneo disputata in data 17.6.2010, Torneo
delle Delegazioni provinciali e distrettuali “Portigliatti” Cat.
Giovanissimi.
Con ricorso inviato in data 23.6.2010 la DELEGAZIONE PROVINCIALE V.C.O. in
persona del delegato sig. ARDENGHI Franco, si duole del provvedimento con cui il
Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 15.8.2010 l’allenatore ZANELLA
Maurizio, fino al 30.6.2011 il giocatore CARDONE Nicolò e fino al 30.9.2010 il giocatore
PATRONO Matteo e ne chiede la revoca o riduzione.
Il ricorrente, pur riconoscendo l’efficacia probatoria conferita nel giudizio sportivo al
referto arbitrale, ricostruisce in modo difforme da quanto ivi riportato i fatti che hanno dato
luogo alle sanzioni sopra indicate.
Il giocatore CARDONE, espulso per doppia ammonizione, mentre disciplinatamente
usciva dal campo, si sarebbe sentito apostrofare e sbeffeggiare dall’arbitro ed avrebbe
avuto una reazione meramente verbale nei confronti del medesimo che rifiutava di
stringergli la mano.
Nessuno assisteva al fatto che coinvolgeva il giocatore PATRONO e pertanto la
valutazione del fatto viene rimessa al giudizio di questa Commissione.
Quanto all’allenatore ZANELLA, gli si attribuisce un atteggiamento ispirato a calmare gli
animi dei propri giocatori, si negano gli insulti al direttore di gara e si afferma che lo
stesso avrebbe preso a calci la porta del recinto degli spogliatoi (e non quella dello
spogliatoio avversario) in ragione della lite intercorsa con i genitori dei ragazzi della
squadra avversaria.
Viene infine formulata la richiesta di far assistere alla seduta il padre del CARDONE e
l’allenatore ZANELLA.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Vanno innanzi tutto disattese le richieste istruttorie formulate dal ricorrente. Sul punto è
opportuno precisare che la Commissione Disciplinare è tenuta unicamente a disporre
l’audizione del rappresentante della società ricorrente ove ne venga fatta espressa
richiesta nel ricorso. Le dichiarazioni delle persone coinvolte nella vicenda non sono
mezzi d’indagine normalmente utilizzati in sede di esame dei reclami e, nel caso di
specie, per la formulazione del giudizio, sono sufficienti gli atti di gara.
Nel merito, come non ha mancato di enunciare il ricorrente, “nel giudizio sportivo il referto
arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di
diverso tenore (Art.. 35 C.G.S)” e, nel caso di specie, tutti i fatti sono stati descritti in
modo puntuale e preciso.
Al giocatore CARDONE vengono attribuiti, oltre ad insulti all’arbitro, una bestemmia, un
tentativo di aggressione fisica sedato dai compagni ed anche uno sputo che attingeva
l’arbitro sulla divisa.
E’ inutile ricordare come lo sputo, gesto particolarmente sgradevole, incivile ed indegno
di uno sportivo, sia sempre stato considerato gravemente nell’ambito della giustizia
sportiva dilettantistica non solo piemontese. La sanzione di poco più di un anno di
squalifica inflitta dal Giudice di primo grado merita, quindi, piena conferma.
Il PATRONO, dopo aver tentato di rifilare una manata all’arbitro e non esservi riuscito per
l’intervento di un proprio dirigente si abbandonava ad insulti e minacce nei confronti del
direttore di gara cosa che viene attribuita anche all’allenatore ZANELLA il quale, non
pago si abbandonava ad una lite con un dirigente avversario (poco importa che fosse
semplicemente un genitore di avversario) con gesto di stizza finale (poco importa il
bersaglio).
Anche nei casi descritti le sanzioni applicate sembrano congrue alla gravità delle condotte
descritte in referto considerata la giovane età del calciatore sanzionato ed il ruolo di
esempio che, nel calcio giovanile, dovrebbe essere in grado di svolgere l’allenatore.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della DELEGAZIONE PROVINCIALE V.C.O. dichiarando la medesima tenuta
al pagamento della relativa tassa che non risulta versata
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