COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 del 15 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. FERRIANI Corrado per la violazione dell’art.30 comma 4 Statuto F.I.G.C. in relazione all’art.1 comma 1 C.G.S. per aver violato il vincolo di giustizia assunto con la predetta Federazione e della Società Polisportiva SAINT CRISTOPHE A.S.D. per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 3 del 15 Luglio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig.
FERRIANI Corrado per la violazione dell’art.30 comma 4 Statuto
F.I.G.C. in relazione all’art.1 comma 1 C.G.S. per aver violato il
vincolo di giustizia assunto con la predetta Federazione e della
Società Polisportiva SAINT CRISTOPHE A.S.D. per responsabilità
diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al
proprio Presidente
Con atto del 13 maggio 2010 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa
Commissione il FERRIANI, Presidente della società Saint Cristophe, per le violazioni ivi
indicate per aver denunciato penalmente il sig. Salvatore Barbieri, tecnico della società,
per le continue minacce ed offese indirizzategli via SMS in ragione di questioni di natura
economica dovute al rapporto professionale intercorso tra i due.
All’udienza del 18 giugno 2010, avanti questa Commissione comparivano l’avv. Mario
CARPINTERI, in rappresentanza della Procura Federale, il sig. Corrado FERRIANIi in
proprio e quale Presidente della società SAINT CRISTOPHE e l’avv. Davide SCIULLI in
loro difesa..
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti e produzione delle delibere della C.D.N.
pubblicate sul C.U. n. 37 del 19.11.2009, , chiedeva per il Presidente Corrado FERRIANI
la sanzione della inibizione per mesi quattro e per la società la sanzione della ammenda
per euro 500,00
La difesa si richiamava alla memoria difensiva già prodotta ed agli allegati ad essa uniti, e
dopo aver ribadito l’insussistenza nel caso di specie del vincolo di giustizia chiedeva il
proscioglimento di entrambi i soggetti deferiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione posta all’attenzione della Commissione riguarda la vigenza del vincolo di
giustizia anche con riferimento a fatti “sportivi” penalmente rilevanti.
Occorre cioè domandarsi se in tali casi il vincolo non operi ed il tesserato sia libero di
adire il giudice penale senza necessità di autorizzazione alcuna alla luce del fatto che “la
materia penale è da ritenersi certamente sottratta alla giurisdizione domestica del diritto
sportivo, che è priva di potestas iudicandi; e pertanto non ha nessun strumento coercitivo
per offrire e garantire una tutela […] il vincolo giustizia si infrange laddove impatta con la
materia penale, e quindi con reati che, a prescindere dalla loro azionabilità su querela di
parte o d’ufficio, impongono l’intervento esclusivo del giudice ordinario” (Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, 5 marzo 2009)”.
Secondo questa Commissione il condivisibile principio sancito dalla Camera di
Conciliazione nella decisione sopra citata non comporta l’inoperatività tout court del
vincolo di giustizia in materia penale, ma ne consente la derogabilità in specifici e limitati
casi.
La materia penale, infatti, conferisce tutela a beni di natura e valore diverso (si va dalla
proprietà alla vita, dall’onore alla integrità fisica, dalla libertà morale a quella personale e
via discorrendo) che possono essere messi in pericolo o lesi con modalità diverse e di
diversa gravità.
E’pertanto inevitabile che certi fatti che mettono seriamente in gioco beni personali
meritevoli di tutela penale siano tali da non consentire ovvero imporre di attendere
l’intervento degli Organi Federali: vi è necessità di un intervento - a volte immediato -
della autorità giudiziaria ordinaria anche a fronte della impossibilità per l’eventuale organo
di giustizia sportiva di attivare qualsivoglia azione a tutela (per tacere del fatto che nel
caso di reati perseguibili a querela di parte la richiesta di azione penale è a termine).
Tutto ciò, naturalmente, a prescindere dalla fondatezza o meno delle denunce,
valutazione di esclusiva competenza del Giudice Ordinario.
In questi casi la riserva di giurisdizione non ha ragion d’essere.
Il caso che qui ci occupa rientra, secondo questa Commissione, tra quelli che consentono
di ritenere non operante il vincolo di giustizia.
Con la querela il FERRIANI lamenta di aver ricevuto diversi SMS dal tenore offensivo e
minaccioso in un breve lasso di tempo, tali da minarne la tranquillità personale che hanno
reso inevitabile l’intervento del giudice penale.
Tra l’altro, si osservi che nel caso di specie tra la condotte contestate ve ne sono anche
di procedibili d’ufficio e quindi non soggette ex lege al vincolo di giustizia.
Peraltro, nel caso in esame, il FERRIANI ha agito nella convinzione di essere stato
autorizzato.
Infatti con comunicazione 21.12.2009 lo stesso, nel chiedere l’autorizzazione ad agire
civilmente nei confronti della controparte, notiziava la Federazione dell’intenzione di
intraprendere l’azione penale nella convinzione che non necessitasse di autorizzazione
alcuna.
Tale convinzione trovava ulteriore conforto nel riscontro che la Federazione gli inviava in
data 8.2.2010 laddove gli si comunicava di avere dato corso alla sua richiesta di
autorizzazione senza eccepire alcunché sulla paventata iniziativa penale.
Stante l’approssimarsi della scadenza del termine per proporre querela e, perdurando la
situazione poco tranquillizzante, si determinava a procedere nulla opponendo la
Federazione.
Alla luce di quanto sopra non v’è chi non veda che il FERRIANI e, conseguentemente, la
società SAINT CRISTOPHE debbano essere assolti dalle contestazioni ascritte.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare delibare di prosciogliere Corrado FERRIANI e la Società
Polisportiva SAINT CRISTOPHE.
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