COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 del 15 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. FERRIANI Corrado per la violazione dell’art.30 comma 4 Statuto F.I.G.C. in relazione all’art.1 comma 1 C.G.S. per aver violato il vincolo di giustizia assunto con la predetta Federazione e della Società Polisportiva SAINT CRISTOPHE A.S.D. per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 del 15 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. FERRIANI Corrado per la violazione dell’art.30 comma 4 Statuto F.I.G.C. in relazione all’art.1 comma 1 C.G.S. per aver violato il vincolo di giustizia assunto con la predetta Federazione e della Società Polisportiva SAINT CRISTOPHE A.S.D. per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente Con atto del 13 maggio 2010 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il FERRIANI, Presidente della società Saint Cristophe, per le violazioni ivi indicate per aver denunciato penalmente il sig. Salvatore Barbieri, tecnico della società, per le continue minacce ed offese indirizzategli via SMS in ragione di questioni di natura economica dovute al rapporto professionale intercorso tra i due. All’udienza del 18 giugno 2010, avanti questa Commissione comparivano l’avv. Mario CARPINTERI, in rappresentanza della Procura Federale, il sig. Corrado FERRIANIi in proprio e quale Presidente della società SAINT CRISTOPHE e l’avv. Davide SCIULLI in loro difesa.. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti e produzione delle delibere della C.D.N. pubblicate sul C.U. n. 37 del 19.11.2009, , chiedeva per il Presidente Corrado FERRIANI la sanzione della inibizione per mesi quattro e per la società la sanzione della ammenda per euro 500,00 La difesa si richiamava alla memoria difensiva già prodotta ed agli allegati ad essa uniti, e dopo aver ribadito l’insussistenza nel caso di specie del vincolo di giustizia chiedeva il proscioglimento di entrambi i soggetti deferiti. MOTIVI DELLA DECISIONE La questione posta all’attenzione della Commissione riguarda la vigenza del vincolo di giustizia anche con riferimento a fatti “sportivi” penalmente rilevanti. Occorre cioè domandarsi se in tali casi il vincolo non operi ed il tesserato sia libero di adire il giudice penale senza necessità di autorizzazione alcuna alla luce del fatto che “la materia penale è da ritenersi certamente sottratta alla giurisdizione domestica del diritto sportivo, che è priva di potestas iudicandi; e pertanto non ha nessun strumento coercitivo per offrire e garantire una tutela […] il vincolo giustizia si infrange laddove impatta con la materia penale, e quindi con reati che, a prescindere dalla loro azionabilità su querela di parte o d’ufficio, impongono l’intervento esclusivo del giudice ordinario” (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, 5 marzo 2009)”. Secondo questa Commissione il condivisibile principio sancito dalla Camera di Conciliazione nella decisione sopra citata non comporta l’inoperatività tout court del vincolo di giustizia in materia penale, ma ne consente la derogabilità in specifici e limitati casi. La materia penale, infatti, conferisce tutela a beni di natura e valore diverso (si va dalla proprietà alla vita, dall’onore alla integrità fisica, dalla libertà morale a quella personale e via discorrendo) che possono essere messi in pericolo o lesi con modalità diverse e di diversa gravità. E’pertanto inevitabile che certi fatti che mettono seriamente in gioco beni personali meritevoli di tutela penale siano tali da non consentire ovvero imporre di attendere l’intervento degli Organi Federali: vi è necessità di un intervento - a volte immediato - della autorità giudiziaria ordinaria anche a fronte della impossibilità per l’eventuale organo di giustizia sportiva di attivare qualsivoglia azione a tutela (per tacere del fatto che nel caso di reati perseguibili a querela di parte la richiesta di azione penale è a termine). Tutto ciò, naturalmente, a prescindere dalla fondatezza o meno delle denunce, valutazione di esclusiva competenza del Giudice Ordinario. In questi casi la riserva di giurisdizione non ha ragion d’essere. Il caso che qui ci occupa rientra, secondo questa Commissione, tra quelli che consentono di ritenere non operante il vincolo di giustizia. Con la querela il FERRIANI lamenta di aver ricevuto diversi SMS dal tenore offensivo e minaccioso in un breve lasso di tempo, tali da minarne la tranquillità personale che hanno reso inevitabile l’intervento del giudice penale. Tra l’altro, si osservi che nel caso di specie tra la condotte contestate ve ne sono anche di procedibili d’ufficio e quindi non soggette ex lege al vincolo di giustizia. Peraltro, nel caso in esame, il FERRIANI ha agito nella convinzione di essere stato autorizzato. Infatti con comunicazione 21.12.2009 lo stesso, nel chiedere l’autorizzazione ad agire civilmente nei confronti della controparte, notiziava la Federazione dell’intenzione di intraprendere l’azione penale nella convinzione che non necessitasse di autorizzazione alcuna. Tale convinzione trovava ulteriore conforto nel riscontro che la Federazione gli inviava in data 8.2.2010 laddove gli si comunicava di avere dato corso alla sua richiesta di autorizzazione senza eccepire alcunché sulla paventata iniziativa penale. Stante l’approssimarsi della scadenza del termine per proporre querela e, perdurando la situazione poco tranquillizzante, si determinava a procedere nulla opponendo la Federazione. Alla luce di quanto sopra non v’è chi non veda che il FERRIANI e, conseguentemente, la società SAINT CRISTOPHE debbano essere assolti dalle contestazioni ascritte. P. Q. M. La Commissione Disciplinare delibare di prosciogliere Corrado FERRIANI e la Società Polisportiva SAINT CRISTOPHE.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it